di Adelaide Caravaglios   

Il danno edonistico per perdita del rapporto parentale va valutato unitariamente al risarcimento del danno iure proprio: lo hanno stabilito i giudici della III Sez. civile della Corte di cassazione nella sentenza 15491/2014. «Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.», spiegano, «preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiamenti del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione».

Così argomentando hanno quindi rigettato il ricorso di due genitori i quali si erano rivolti ai giudici di legittimità dal momento che, a seguito della morte del proprio figlio in un incidente stradale, avevano adito il Tribunale competente per chiedere il risarcimento dei danni al responsabile del sinistro e, nel successivo grado di appello, si erano visti ridurre la cifra. Tra i motivi di censura i familiari avevano lamentato «la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2059 cod. civ. in riferimento all’art. 360 n. 5, in ragione della mancata liquidazione del danno biologico iure proprio, nonché alla mancata liquidazione del danno edonistico ed errata quantificazione del danno morale» ritenendo di aver diritto a un «risarcimento autonomo e distinto, rispetto al pretium».

Di diverso avviso – in ciò confermando la decisione dei giudici di appello – sono stati gli ermellini secondo i quali il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti solo ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell’attore e il fatto illecito; quanto al danno edonistico, invece, questo andava ricompreso nel danno morale iure proprio.

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