di Nicola Mondelli  

 

Il disegno di legge delega sulla pa, approvato dal consiglio dei ministri il 13 giugno, è all’esame del Parlamento. Il testo all’esame parlamentare non contiene particolari novità rispetto a quanto riportato nella bozza conosciuta del decreto. In particolare sul fronte del part time aperto a quanti, nei 5 anni precedenti alla pensione, vorranno lavorare meno.

Identici sono i principi e i criteri direttivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi per il riordino degli uffici centrali e di quelli periferici dei ministeri e degli enti pubblici non economici che dovranno essere emanati dal governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In copia sono le definizioni di pubblica amministrazione. Sovrapponibili sono anche i principi e i criteri direttivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei pubblici uffici, ma con una sola eccezione. Il nuovo testo non riporta nell’articolo 3, il punto p) contenuto nel testo bozza che prevedeva l’abolizione delle figure di segretari comunali e provinciali.

Senza apprezzabili variazioni sono le norme contenute nell’art.5 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche; nell’art. 6 (Testi unici); nell’art. 7 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); nell’art. 8( Controlli amministrativi) e negli articoli 10, 11 e 12 relativi rispettivamente alle conferenze dei servizi, alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza e alla agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard. La sola novità risulta essere la presenza ex novo di un articolo in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Anche le disposizioni contenute nell’articolo 4 (Part-time e trattamento di quiescenza) del nuovo testo ricalcano quelle contenute nel testo bozza e illustrate su ItaliaOggi di martedi 24 giugno e cioè: riconoscimento anche al personale non dirigente della scuola della facoltà di chiedere, nel quinquennio antecedente alla data di collocamento a riposo, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; l’estensione anche ai lavoratori delle norme sulla pensione anticipata consentita alle donne (57 anni e tre mesi e 35 anni di contribuzione previa opzione per il sistema di calcolo contributivo); estensione fino al 2018 della validità del divieto di trattenimento in servizio previsto dall’art. 72, comma 11 del decreto legge112/2008; estensione anche al personale della scuola della possibilità di conseguire il trattamento pensionistico anticipato al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni a condizione che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, una anzianità contributiva di almeno 35 anni unitamente ai requisiti richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore della riforma Fornero.

Le disposizioni contenute nel sintetizzato articolo 4, quelle soprattutto in materia pensionistica, sono state accolte con notevole interesse da parte del personale della scuola ed in particolare da quello che si riconosce nel movimento «Quota 96). Quest’ultimo, infatti, se e quando l’articolo 4 diventerà legge, consentirà al personale di quota 96 di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che di anzianità.

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