di Giuseppe Di Vittorio  

Cadono quasi tutti gli alibi al pagamento della Tobin tax. L’amministrazione finanziaria serra i tempi e pubblica il provvedimento relativo alle modalità di versamento e dichiarazione della tassa sulle transazioni finanziarie. Il provvedimento è il n. 2013/87896 del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’assenza di queste norme aveva causato già un doppio rinvio: uno di versamento per le transazioni azionarie e addirittura di pagamento per quanto riguarda l’imposta sui derivati. Tornando al provvedimento recente si parte dai responsabili del versamento dell’imposta che non sono gli investitori che effettuano la transazione, ma di default gli intermediari che intervengono nell’operazione e cioè banche e imprese di investimento. Un assolvimento quindi semplice per gli investitori e sicuro per l’erario, visto che l’intermediario che interviene nell’operazione è tenuto al pagamento dell’imposta in qualità di sostituto d’imposta. Ad ogni modo l’aspetto più interessante è che l’Agenzia ha introdotto anche due norme anti-elusive. La prima: è tenuto al versamento dell’imposta chiunque interviene nella transazione comunque denominato. In ogni caso, per la seconda norma anti-elusiva, se non tocca a nessuno dei soggetti indicati se ne deve far carico proprio il contribuente investitore che fa l’operazione. L’aspetto più delicato è quello delle transazioni che avvengono all’estero e che hanno per oggetto titoli azionari o relativi indici tricolore. In questo caso è l’intermediario estero che si deve far carico del pagamento e dei relativi rapporti con il fisco. Coinvolti nel versamento per conto di terzi anche le società fiduciarie e i notai per le cessioni di azioni di società non quotate.

Il ruolo dell’intermediario non è limitato al semplice versamento. In caso di esenzione o esclusione è il contribuente investitore che deve comunicare all’intermediario le ragioni di tale trattamento. Il broker non può valutare con superficialità la richiesta di esenzione, ma deve usare l’ordinaria diligenza nell’esaminare il caso.

Il versamento. Quanto alle modalità di versamento l’amministrazione è andata sul classico, si utilizzerà il modello F24. Una falla nel testo però c’è e le attese non si esauriscono con questo provvedimento: per i codici tributo, le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento e il documento dichiarativo si rimanda a una successiva risoluzione dell’Agenzia dell’entrata.

Quando si parla di modalità di versamento dell’imposta le difficoltà di riscossione dell’imposta all’estero tornano come nodi al pettine. L’amministrazione finanziaria per questa platea di soggetti ha previsto la modalità di pagamento attraverso bonifico bancario con causale a «favore del bilancio dello stato». Piccola nota, il bonifico dev’essere fatto in euro. Questi soggetti, infatti, non è detto che siano titolari di un conto corrente in Italia quindi impossibilitati a fare l’F24. Ad ogni modo tutti possono nominare un rappresentante fiscale in Italia incaricato di assolvere gli obblighi prescritti. Comunque all’intermediario estero obbligato alla dichiarazione non basta pagare, deve comunque identificarsi mediante l’attribuzione di un codice fiscale, per questo si potrà rivolgere all’ambasciata italiana o alla rappresentanza consolare italiana.

I registri. Passando dai versamenti ai registri i responsabili della liquidazione dell’imposta sono tenuti a conservare su un prospetto analitico tutte le operazioni effettuate. La conservazione può avvenire anche su supporto magnetico. Attenzione perché il ruolo del contribuente investitore fin qui marginale grazie al carico delle incombenze sull’intermediario si esaurisce quando si tocca l’argomento attestazioni e conservazioni. I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

La dichiarazione. La dichiarazione, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Gli intermediari esteri possono ricorrere anche alla raccomandata.

I rimborsi. Se si è pagato troppo chiaramente si ha diritto al rimborso. Le modalità sono quelle ordinarie per tutte le altre imposte. Fanno eccezione i contribuenti esteri per i quali c’è il rinvio a un provvedimento successivo. Chissà che magari fra versamento e rimborso l’euro non si sia apprezzato così che il contribuente ci ha anche guadagnato qualcosa.

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