di Antonio Ciccia  

Stop al nomadismo della mediaconciliazione e possibilità di trascrivere i verbali di conciliazione che concordano l’avvenuto acquisto per usucapione di immobili. Alcuni emendamenti al decreto del fare, che ieri la camera ha rinviato alla commissione affari costituzionali per il mancato parere sulla copertura finanziaria e che da oggi è all’esame dell’aula, migliorano tecnicamente la disciplina della mediaconciliazione (dlgs 28/2010), aggiustando alcuni inconvenienti, anche sulla scia della prassi giudiziaria.

Vediamo in che termini.

 

Competenza territoriale. Un emendamento al decreto del fare incardina la competenza territoriale dell’organismo di conciliazione del luogo in cui si dovrebbe fare la causa e blocca la strada a possibili trabocchetti.

Grazie all’emendamento la domanda di mediazione dovrà essere presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Nella versione attuale non è fissata la regola della competenza territoriale e, pertanto, una conciliazione potrebbe essere legittimamente iniziata presso qualunque organismo di conciliazione sul territorio italiano.

È evidente che fissare una sede scomoda per il proprio interlocutore, oltre che dimostrare scarso spirito conciliativo, mira a fare naufragare la procedura nel suo complesso o comunque a mettere in cattiva luce l’avversario, che rinuncia a partecipare per non sostenere le spese della trasferta.

L’emendamento al decreto del fare migliora tecnicamente la disciplina stabilendo la regola della competenza territoriale in maniera identica alla causa che si dovrebbe evitare.

Così vengono rispettate le regole generali (del codice civile) e speciali (varie leggi) che stabiliscono la competenza territoriale. Per esempio il consumatore potrà sfruttare la regola che incardina la competenza territoriale nel luogo di sua residenza.

In conseguenza dell’emendamento si deve scegliere un organismo di conciliazione presente nel luogo del giudice territorialmente competente.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.

 

Trascrizione usucapione. Un altro emendamento prevede l’integrazione dell’articolo 2643 del codice civile, dedicato agli atti soggetti a trascrizione.

In particolare viene elencato tra gli atti suscettibili di essere trascritti nei pubblici registri l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sul punto alcune pronunce avevano messo in luce che il verbale di conciliazione non è titolo idoneo alla trascrizione dell’accertamento dell’usucapione. Da tale non trascrivibilità se ne faceva discendere anche l’esclusione della specifica controversia da quelle soggette a conciliazione obbligatoria.

Le argomentazioni a sostegno della non trascrivibilità sostenevano che il verbale di accordo amichevole, a oggetto il riconoscimento della maturata usucapione, non è trascrivibile non potendosi ricondurre ad alcuno degli atti previsti dall’articolo 2643 codice civile, in quanto esso non realizza alcun effetto costitutivo, traslativo o modificativo, ma assume il valore di negozio di mero accertamento; si aggiungeva che l’articolo 2651 codice civile prevede la trascrizione solo della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti reali, con ciò escludendo la trascrivibilità degli atti negoziali anche se produttivi dello stesso effetto della sentenza di accertamento dell’usucapione; si concludeva che la trascrizione del verbale di accordo amichevole, avente a oggetto il riconoscimento dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione, potrebbe portare a una strumentalizzazione della mediazione, utilizzata non per la composizione di una lite effettiva, ma per dissimulare operazioni negoziali ai danni di terzi, con seri pregiudizi alla circolazione dei beni. Lucrando benefici fiscali. L’emendamento, in questione, travolge la tesi negativa e ammette la trascrizione del verbale.

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