Pagina a cura di Antonio Ciccia  

Semaforo verde per inviare messaggi promozionali ai propri fan e follower. Il garante della privacy bilancia gli interessi in gioco e con un provvedimento generale sullo spamming chiarisce entro quali ambiti possono muoversi le imprese, le quali, però, quando sono vittime di spamming non hanno strumenti di tutela.

Da un lato si trovano le pratiche ammesse (soft spam ai propri clienti) e alle informazioni commerciali ai follower e fan; dall’altro lato sono messe al bando le pratiche scorrette e in particolare allo spam selvaggio con sistemi automatizzati, che non può ignorare la regola del consenso preventivo.

Nelle linee guida del garante trovano spazio anche le semplificazioni, come il consenso omnibus, anche con informative a catena, nel caso di cessione di dati per operazioni di marketing.

La parte più rilevante del provvedimento (n. 330 del 4 luglio 2013) è quella in cui il Garante si occupa delle nuove forme di spam: il social spam (spamming attraverso i social network) e il marketing virale (comunicazione a pochi soggetti e successiva diffusione agli innumerevoli contatti dei destinatari iniziali).

Tutte queste forme di comunicazione commerciale così come quelle tradizionali devono fare i conti con il codice della privacy.

Ma approfondiamo l’ipotesi delle comunicazioni ai follower e più in generale il social spam e il marketing virale.

Follower. Si tratta dell’ipotesi in cui l’utente sia diventato «fan» della pagina di una determinata impresa o società oppure si sia iscritto a un «gruppo» di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio, L’utente, in questo modo, decide di «seguirne» le vicende, novità o commenti. Il problema è se sia lecito inviare messaggi pubblicitari al fan o follower. Secondo il provvedimento in commento l’invio di comunicazione promozionale riguardante un determinato marchio, prodotto o servizio, effettuato dall’impresa a cui fa riferimento la relativa pagina, può considerarsi lecita se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che l’interessato abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa.

Se invece l’interessato si cancella dal gruppo, oppure smette di «seguire» quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad eventuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio di messaggi promozionali sarà illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie. Ciò, ferma comunque restando la possibilità, talora fornita dai social network ai loro utenti, di bloccare l’invio di messaggi da parte di un determinato «contatto» o di segnalare quest’ultimo come spammer.

Nell’ipotesi dei «contatti» (gli «amici») dell’utente, dei quali spesso nei social network o nelle comunità degli iscritti ai servizi di cui sopra, sono visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, l’impresa o società che intenda inviare legittimamente messaggi promozionali dovrà aver previamente acquisito, per ciascun «contatto» o «amico», un consenso specifico per l’attività promozionale.

Social spam. Con il social spam si inviano messaggi e link attraverso le reti sociali online. Con questo sistema si possono compiere operazioni di commercializzazione o altri trattamenti dei dati personali a fini di profilazione e marketing da parte di società terze che siano partner commerciali delle società che gestiscono tali siti oppure che approfittino della disponibilità di fatto dei dati in Internet. Tra l’altro lo spam può avere l’obiettivo di catturare l’elenco dei contatti dell’utente mirato per moltiplicare gli invii.

Il principio generale in questi casi è che anche se i dati si trovano facilmente in rete, non è vero che questo basta a rendere legittimo il loro senza il consenso dei destinatari.

I messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network (come Facebook), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina del Codice della privacy. Lo stesso vale per i messaggi promozionali inviati utilizzando Skype, WhatsApp, Viber, Messanger ecc.

Tra l’altro c’è il rischio di una diffusione a macchia d’olio del messaggio. Forse non tutti sanno che gli strumenti indicati possono comportare la condivisione indifferenziata di tutti i dati personali presenti negli smartphone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o l’accesso della società che li fornisce alla lista dei contatti o alla rubrica presente sul telefono mobile dell’utente per reperire e/o conservare tali dati personali.

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