di Antimo Di Geronimo  

Se un alunno cade durante l’ora di educazione fisica e si spezza una vertebra, il docente non è responsabile. Sempre che l’infortunio sia avvenuto in un contesto di normale attività e con le precauzioni del caso (per esempio: abbigliamento adeguato, previo riscaldamento e vigilanza durante lo svolgimento dell’esercizio).É questo il principio affermato dal Tribunale di Perugia, con una sentenza depositata il 16 aprile scorso (501). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, aggiunge un ulteriore tassello interpretativo alla complessa vicenda giurisprudenziale della responsabilità per danni occorsi durante l’ora di educazione fisica. E chiarisce anche cosa debba intendersi per rischio sportivo. In particolare il giudice ha fatto presente che«cadere durante un esercizio di ginnastica, eseguito anche da altri allievi, come appurato dall’istruttoria, è cosa che può accadere e con una certa normalità, accade quando si fa ginnastica e, ancor più quando si fanno salti su una pedana, il solo essersi fatto male, senz’alcuna altra precisazione, non può essere considerato indizio e men che meno prova di responsabilità di taluno nella causazione di quel fatto». Ciò vale anche se si tratta di esercizi che presentino carattere di novità. Secondo il giudice, infatti, la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi dinamici, nuovi, ma attinenti alla disciplina sportiva.

Ciò che conta è che l’insegnante non abbia fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o li abbia fatto svolgere con attrezzature o modalità inadeguate.

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