L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento che sostituisce il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 recante la disciplina della procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti delle persone fisiche iscritte nel Registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del funzionamento del Collegio di garanzia, in attuazione dell’art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni”).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 9 agosto 2013, al seguente indirizzo di posta elettronica: procedimentidisciplinari@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Lo schema di regolamento trae origine dall’esigenza di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari dettata dal Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, tenuto conto dell’istituzione dell’IVASS ed in conformità con il piano di riassetto organizzativo dell’Istituto di cui alle nuove norme di organizzazione e funzionamento approvate con delibere del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e n. 63 del 5 giugno 2013.

Tali norme rivisitano e razionalizzano l’attribuzione delle competenze accertative e istruttorie in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi trasferendone l’assegnazione dall’Ufficio Consulenza Legale, sinora investito delle relative incombenze, al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi. La scelta organizzativa, ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi, consente di accentrare presso un unico Servizio di Vigilanza (Intermediari Assicurativi) i compiti di accertamento e contestazione degli addebiti nei confronti di intermediari assicurativi e riassicurativi ai fini dell’irrogazione sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione disciplinare. Ciò nel presupposto dell’unicità della condotta suscettibile di determinare illeciti di natura pecuniaria e/o disciplinare, pur tenuto conto dei distinti riferimenti normativi alla luce dei quali dovrà effettuarsi la valutazione dell’Istituto.

Sulla base del mutato quadro normativo e regolamentare di riferimento, lo schema di Regolamento individua:

–  gli organi di governance dell’Istituto ai quali spetta la competenza decisoria per l’adozione dei provvedimenti disciplinari, individuati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 e dello Statuto di IVASS, nel Direttorio integrato o negli organi da questo delegati (Presidente, Consiglieri);

–  l’unità competente ai fini dell’accertamento e dell’avvio del procedimento sanzionatorio, nonché delle ulteriori incombenze istruttorie, identificata come detto nel Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Inoltre, in un’ottica di maggiore chiarezza e semplificazione, gli articoli 3 e 4 dello schema di Regolamento riformulano le norme sull’accertamento dell’illecito disciplinare e sull’avvio del procedimento, elencando puntualmente le diverse fasi in cui lo stesso si articola e indicando le modalità di accertamento, la decorrenza dei termini per l’avvio mediante contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari della comunicazione di avvio ed i contenuti dell’atto di contestazione.

Lo schema di Regolamento non apporta modifiche sostanziali né al funzionamento del Collegio di garanzia, le cui regole restano immutate, né alle fasi di trattazione del procedimento innanzi al Collegio e di conclusione del procedimento medesimo. Il termine finale entro il quale deve concludersi il procedimento resta confermato in 365 giorni dall’avvio dello stesso, fatte salve, come per il passato, le cause legittime di sospensione.

Le disposizioni finali prevedono che il Regolamento trovi applicazione ai procedimenti disciplinari avviati e a quelli pendenti alla data della sua entrata in vigore. In pari data è abrogato il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Valutazione d’impatto

Relativamente agli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti vigilati, il presente regolamento si muove nell’ambito di un quadro normativo che già delinea con precisione il contenuto essenziale degli obblighi posti a carico dei soggetti vigilati e fissa i termini di adempimento.

Le nuove disposizioni non implicano costi aggiuntivi rispetto agli adempimenti già previsti dal regolamento vigente e contribuiscono a migliorare i rapporti con i destinatari in termini di maggiore trasparenza, chiarezza e completezza del procedimento, puntualizzando le fasi della procedura sanzionatoria ed indicando analiticamente gli adempimenti procedurali.

Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all’obiettivo di fornire aggiornate indicazioni sulla procedura sanzionatoria tenuto conto del riassetto organizzativo dell’IVASS e non comporta apprezzabili sacrifici per gli interessi dei soggetti vigilati.