L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento attuativo dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto.

Il nuovo schema di regolamento aggiorna quello oggetto di precedente pubblica consultazione avvenuta nel 2008 (documento di consultazione n.28/2008).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 16 settembre 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: attiregolamentari@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Il nuovo schema di regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante disposizioni e principi a cui devono attenersi le Autorità, tra cui l’IVASS (all’epoca ISVAP), per l’adozione di atti a contenuto regolamentare o generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna.

Con tale regolamento si vogliono riprendere i principi e gli obiettivi che hanno animato l’originale versione dello schema oggetto di precedente pubblica consultazione, avvenuta nel 2008, allineandoli anche ai nuovi orientamenti nel frattempo intervenuti in materia di analisi d’impatto regolamentare.

In particolare, il nuovo atto:

– riprende i principi:

 di trasparenza (oggi intensificati) degli interventi regolatori;

 di proporzionalità, inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;

 di partecipazione attiva dei soggetti interessati dall’atto regolamentare.

– dà corso agli adempimenti di:

 illustrazione dei casi di esclusione e omissione nonché, per ragioni di necessità, urgenza o riservatezza, di possibile deroga a tutte o ad alcune disposizioni del procedimento di regolamentazione;

 illustrazione delle conseguenze della regolamentazione sull’attività degli operatori del mercato e degli altri destinatari;

motivazione delle scelte effettuate, anche con comparazione dei costi e benefici delle opzioni valutate;

 revisione periodica degli atti di regolazione adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e risparmiatori.

In considerazione delle modifiche apportate al nuovo Schema di regolamento rispetto alla versione posta in pubblica consultazione nel 2008, e tenuto conto dell’avvicendamento istituzionale ISVAP e IVASS nel frattempo verificatosi, si è ritenuto di proporre una nuova fase di consultazione dell’emanando atto, anche con il fine di promuovere un maggior confronto con tutti i soggetti interessati e destinatari dell’atto stesso.

La versione aggiornata dello schema di regolamento risponde alla volontà di garantire un allineamento del testo sia con i nuovi orientamenti internazionali in materia di analisi di impatto regolamentare (cd. AIR), sia con le analoghe disposizioni regolamentari e gli orientamenti – che nel frattempo si sono delineati – delle altre Autorità di Vigilanza tenute ai sensi della già citata legge n. 262/2005 a disciplinare l’attività di AIR.

L’opportunità di adottare approcci condivisi e, per quanto possibile allineati, delle Autorità finanziarie favorisce l’adozione di un processo regolamentare più chiaro, trasparente e consapevole.

La nuova formulazione ha, ad ogni modo, tenuto in considerazione alcune osservazioni e proposte formulate dai soggetti intervenuti nella precedente fase di consultazione pubblica.

Il regolamento si compone di 13 articoli ripartiti in 3 Titoli.

Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti le definizioni delle espressioni utilizzate nel corpo del testo (articolo 1), l’ambito di applicazione del regolamento inclusi i casi di esclusione, omissione e deroga a tutto o a parte del processo di regolamentazione (articolo 2), e la programmazione dell’attività regolamentare dell’IVASS (articolo 3).

L’elemento di principale novità consiste nella previsione di un programma di attività relativa all’adozione degli atti di regolazione che l’Istituto intende emendare nei 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso; ciò in particolare con il fine di rafforzare la trasparenza dell’attività di vigilanza ed al contempo sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati.

Su tale aspetto erano state contemplate diverse ipotesi:

1. prevedere una fase di pubblica consultazione per il programma normativo,

2. rendere comunque pubblico il programma normativo senza la fase di pubblica consultazione, e

3. non pubblicare il programma normativo.

Considerando prioritari gli obiettivi di trasparenza e necessità di intraprendere un processo regolamentare snello ed efficace, si è ritenuta più consona al raggiungimento del fine l’ipotesi 2. La pubblicazione del programma sul sito dell’Istituto persegue comunque il duplice fine di sensibilizzare il potenziale soggetto interessato a rappresentare, nelle modalità consentite, il proprio interesse e posizione all’IVASS.

Il Titolo II individua:

– i principi generali per l’adozione degli atti di regolamentazione e di quelli aventi contenuto generale dell’IVASS (articolo 4);

– le modalità con cui l’Istituto effettua l’analisi di impatto della regolamentazione e le relative scelte delle opzioni valutate (articolo 5);

– le procedure di consultazione che includono la parte di pubblica consultazione da effettuarsi entro un termine definito compreso tra 30 e 90 giorni e le consultazioni ulteriori con i rappresentanti delle parti interessate (articolo 6);

– la documentazione da redigere all’esito della procedura di consultazione (articolo 7);

– la possibilità di prevedere panel consultivi rappresentativi delle parti interessate per approfondimenti su tematiche relative all’attività di regolazione dell’Istituto (articolo 8);

– la revisione degli atti regolamentari, in ottemperanza al disposto della legge primaria di riferimento (L.262/2005) (articolo 9),

– le condizioni per l’adozione o la proposta di atti di regolazione per i quali sono previstil’intesa, il concerto o l’adozione congiunta con una o più delle altre Autorità indicate dalla legge n. 262/2005 (articolo 10).

Gli elementi di prevalente novità, presenti nel Titolo II dell’emanando regolamento, consistono nell’inclusione nell’analisi di impatto delle valutazioni di costi e benefici delle diverse opzioni prospettate, in coerenza con i recenti orientamenti nazionali e internazioni in materia. Viene inoltre prevista che l’atto normativo definitivo sia accompagnato da un documento (CD. AIR FINALE), che riepiloga l’iter e le considerazioni assunte dall’Istituto nell’emanazione dell’atto interessato.

Sono inoltre stati introdotti i nuovi articoli che prevedono la possibilità di costituire panel consultivi ovvero forme ulteriori di confronto con i possibili soggetti interessati, la revisione degli atti regolamentari e le condizioni per l’adozione di atti per i quali è previsto un concerto/collaborazioni con altre Istituzioni.

Per quanto concerne la revisione degli atti di regolazione, sebbene la disposizione sia apparentemente ripetitiva della norma primaria (art. 23 della legge n. 262/2005), si ritiene opportuno indicare espressamente l’obbligo di revisione triennale analogamente a quanto indicato dalle altre Autorità di vigilanza destinatarie del medesimo obbligo normativo. Viene, altresì, introdotta la possibilità di avviare da parte dell’IVASS autonome iniziative volte a verificare l’effettivo perseguimento degli obiettivi dell’atto normativo originario, in modo da ricevere dal mercato valutazioni su eventuali esigenze di revisione dell’atto interessato. Il Titolo III detta disposizioni transitorie e finali (artt. 11,12 e 13).