di Carlo Giuro

Un tema molto attuale e molto delicato è quello della pignorabilità delle forme di previdenza complementare. È infatti necessario contemperare la finalità sociale del risparmio previdenziale con le pretese creditorie degli aventi titolo. La posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo: il montante che si versa al fondo pensione (tfr e contributi) non è quindi assoggettabile né a sequestro né a pignoramento, né è cedibile da parte dell’interessato. Durante tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del fondo pensione e, dunque, non sono più nelle disponibilità dei soggetti iscritti. Passando poi alla fase della prestazione vanno richiamati gli Orientamenti Covip del 30 maggio 2007. Si ripercorrono in primo luogo i limiti normativi alla cedibilità della pensione di base secondo cui i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni, facendo salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Sulla base di tale assunto normativo la Covip ritiene che le prestazioni in rendita e in capitale di un fondo pensione o pip risultano cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo Inps. Stesso discorso vale per le anticipazioni per spese sanitarie. In base alla normativa previdenziale le somme a titolo di anticipazione non sono infatti assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, tranne quelle relative alle spese sanitarie, cedibili solo nella misura del quinto (al pari delle prestazioni). La Covip ammette dunque la facoltà dell’iscritto di impegnarsi contrattualmente verso l’istituto mutuante a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l’eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l’impegno potrà riguardare unicamente la quota disponibile dall’iscritto, vale dire il quinto dell’ammontare dovuto dal fondo. Per evitare però che un simile impegno possa risultare eccessivamente oneroso, prosegue la Covip, si ritiene che l’impegno a non chiedere anticipazioni non possa valere in termini assoluti ma solo con riferimento all’ammontare del prestito contratto e, progressivamente, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo. Nei medesimi orientamenti poi l’autorità di vigilanza non ritiene che la cessione in garanzia del tfr possa considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire a previdenza complementare e di conferirvi il tfr sia in forma esplicita che tacita. Vanno però valutate da parte del potenziale aderente le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento. (riproduzione riservata)