La possibilità di inserimento nella copertura assicurativa di apposite clausole fi nalizzate alla estensione della garanzia ai periodi antecedenti la stipula della polizza o successivi alla cessazione contrattuale, costituisce un elemento da vagliare con estremo scrupolo nell’ambito della stipula della polizza (o della sostituzione di una polizza con altro contratto), in considerazione del fatto che spesso il danno/irrogazione della sanzione si manifesta a distanza di tempo dal materiale svolgimento dell’attività professionale. Clausola «Pregresso» La clausola «pregresso» prevede una garanzia retroattiva, ossia stabilisce un determinato periodo di tempo anteriore alla decorrenza della polizza entro il quale deve concretizzarsi la condotta lesiva affi nché il risarcimento rientri nella copertura assicurativa. Ovviamente la validità della clausola «pregresso» (così come le generali condizioni di polizza) varrà solo qualora, al momento della sottoscrizione del contratto il professionista non sia a conoscenza di fatti situazioni, circostanze o atti illeciti che possano dare atto a richieste di risarcimento. L’inserimento in polizza del periodo p r e g r e s s o non è necessario nel caso in cui la polizza prevedesse la clausola claims made (a richiesta fatta) che garantisca cioè tutti i danni causati dall’assicurato, anche prima della decorrenza della polizza, purché la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato sia fatta e portata a conoscenza dell’assicuratore nel periodo di validità del contratto. Clausola «Postuma» Clausola necessaria soprattutto in prossimità della cessazione o del cambiamento dell’attività del professionista in considerazione del fatto che le responsabilità dello stesso possono manifestarsi anche diversi anni dopo il compimento dell’atto o dalla negligenza prodromica al danno o dalla produzione del danno stesso. Tale clausola contempla un periodo di ultrattività della polizza estendendo la garanzia in un periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto per danni posti in essere durante il periodo di validità della copertura. Tutela legale In tema di gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza legale, in via generale, le polizze prevedono, che la compagnia assuma, fi no a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, anche designando all’occorrenza, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere alle azioni promosse contro l’assicurato, entro un limite (solitamente di un quarto del massimale della polizza), sono quindi a carico dell’assicurazione ad esclusione delle spese per legali o tecnici non designati dalla compagnia e ad esclusione di multe o ammende o delle spese della giustizia penale. Si ricorda, comunque, che tale tutela opera quando si rientra in un tipo di danno principale che risulti risarcibile dalla polizza, mentre nessuna spesa legale sarà riconosciuta nel caso in cui il risarcimento non sia indennizzabile. In tale contesto se il professionista vuole essere tenuto indenne da spese legali nella gestione delle vertenze, evitando ogni addebito è consigliabile stipulare una ulteriore polizza o inserire, con apposita appendice, una ulteriore clausola di tutela giudiziaria che copra l’onere relativo alle spese per assistenza giudiziale in ogni stato e grado. L’accollo all’assicuratore delle spese legali potrebbe, ad esempio, riguardare vertenze relative anche a: – fatti per i quali è cessato l’interesse della compagnia (ad es. mancata accettazione dell’assicurato di accordo transattivo); – fatti non coperti da assicurazione, poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del sindaco per reati fallimentari); – fatti rientranti in franchigia o per i quali i massimali siano insuffi cienti. Da rilevare che ai fi ni penali la polizza risarcirà le spese legali solo nel caso di esito vittorioso della causa. © Riproduzione riservata