Pagina a cura DI LUCIANO DE ANGELIS E CHRISTINA FERIOZZI

L’attività di sindaco e revisore sono da sempre quelle più rischiose per il professionista. Il dottore commercialista, infatti, assume in tali ruoli il rischio di essere coinvolto solidalmente con gli amministratori, soprattutto in caso di dissesti societari, per operazioni ritenute non razionali dagli organi fallimentari o semplicemente per false rappresentazioni in bilancio della realtà aziendale. In considerazione di ciò, risulta davvero fondamentale per i professionisti cautelarsi attraverso una idonea polizza responsabilità civile che li renda, peraltro, indenni anche da negligenza dei propri collaboratori. Sul tema si tiene a precisare che i controllori sono tenuti ad analizzare con molta attenzione le varie condizioni di polizza in quanto per tale funzione professionale vengono solitamente previste clausole ad hoc. In particolare dovrà essere valutata: 1) La congruità del massimale. In molte polizze il limite entro il quale la compagnia si rende disponibile a coprire il danno dei sindaci e dei revisori risulta espressamente ridotto (in genere ad 1/3 ) rispetto al massimale generale assicurato. Ciò signifi ca che se la polizza è stipulata con massimale pari ad 1,5 milioni di euro, per eventuali responsabilità dell’organo di controllo, la compagnia risponderà solo fi no al limite di mezzo milione di euro (a cui peraltro bisognerà sottrarre franchigie e soprattutto scoperti che rimangono a carico degli assicurati) Tale circostanza dovrà essere opportunamente considerata dal professionista che in queste situazioni dovrà chiedere una integrazione del massimale o stipulare una ulteriore polizza defi nita di «secondo rischio» che espleti i suoi effetti qualora il massimale della prima non risulti capiente alla copertura del danno. 2) Limitazione del risarcimento alla quota imputabile all’assicurato. Attenzione alla previsione, contenuta in alcune polizze, in cui è stabilito che: «Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà ». Anche una tale clausola potrebbe risultare estremamente lesiva degli interessi del sindaco aggredito da azione di responsabilità. – Il parere della Cassazione A riguardo, va evidenziato che sebbene ai sensi dell’art. 2407 c.c i sindaci sono obbligati solidalmente ed illimitatamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi e ciascun sindaco o revisore possa quindi esser chiamato all’intero risarcimento del danno provocato ai terzi o alla società salvo eventuali azioni di regresso, recentemente, proprio in presenza di una clausola assicurativa fi – nalizzata a limitare la responsabilità della compagnia al solo danno imputabile all’assicurato, la Cassazione ha limitato il danno adducibile al singolo sindaco. Con una recente decisione, infatti, (Cass. 22/11/2010 n. 23581) la Suprema Corte ha stabilito, proprio in merito al risarcimento richiesto ad un sindaco, che quando il danno risulti imputabile a più persone sia applicabile il criterio sussidiario stabilito dall’art. 2055 c.c., comma 3, per il quale nel dubbio le colpe si presumono uguali. 3) Franchigie e scoperti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a franchigie e soprattutto agli scoperti cioè a clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, le garanzie prestate dalla compagnia facendo ricadere una parte del risarcimento sull’assicurato. – La franchigia, espressa in cifra fi ssa o in percentuale sulla somma assicurata (massimale) è determinata a priori (es. massimale 500 mila euro con franchigia all’1% signifi ca che i primi 5 mila euro di danno resteranno a carico dell’assicurato. – Lo scoperto, è invece espresso in percentuale del danno, per cui il suo ammontare non è predeterminabile ed esso varia, di norma, dal 5 al 20% (con eventuali minimi e massimi assoluti). In pratica, scoperti che certe assicurazioni pongono addirittura pari al 20%, a fronte di un danno addebitabile alla compagnia per un milione di euro, ben 200 mila rimarrebbero in capo al controllore. È opportuno verifi care, pertanto che esista, per lo scoperto, un massimo assoluto allo stesso o chiedere all’assicuratore di inserirlo (a esempio nel caso di specie quantifi candolo a 10 mila o 20.000 euro). © Riproduzione riservata