DI DUILIO LIBURDI Nel caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria con esibizione della dichiarazione riservata, il regime di segretazione viene meno ed è portato a conoscenza dallo stesso contribuente ovvero al momento della richiesta da parte dell’organo di controllo all’intermediario. Anche la concessione di garanzia per fi nanziamenti a terzi costituisce elemento che fa perdere la segretazione mentre, al contrario, le operazioni di riporto e prestito titoli fanno mantenere il regime previsto dallo scudo. Sono queste alcune delle indicazioni che vengono fornite nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29 di ieri con la quale l’amministrazione fi nanziaria ha completato il quadro di chiarimenti relativi al blocco delle imposte introdotte dall’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011 dopo avere diffuso la circolare sui prelievi relativi agli immobili e alle attività fi nanziarie detenute all’estero. Il bollo sulle somme scudate. La manovra prevede l’applicazione di una imposta annuale sulle somme che sono state oggetto di scudo fi scale e che sono confl uite nei conti riservati per effetto delle operazioni di rimpatrio fi sico o giuridico. Restano fuori da questo prelievo le somme e le attività fi nanziarie che sono state oggetto di regolarizzazione in quanto fisicamente sono all’estero e sono, per conseguenza, soggette al prelievo a titolo di patrimoniale. Chiarendo alcuni passaggi del provvedimento del 5 giugno scorso, l’amministrazione finanziaria si sofferma, in particolare, su quelle ipotesi che comportano la perdita della riservatezza degli importi oggetto di scudo fiscale. Particolare attenzione deve essere riservata alla attività di controllo da parte dell’amministrazione fi nanziaria a fronte della quale il contribuente può far valere la dichiarazione riservata. Nel momento in cui la dichiarazione riservata viene «esibita» a fronte del predetto controllo, si ha in modo automatico il venir meno del regime di segretazione. In questo caso, l’imposta di bollo è dovuta pro rata temporis sino al momento in cui si verifi ca l’evento che fa perdere la segretazione. Sul punto, la circolare afferma come l’individuazione di tale momento può avvenire in due modi: – il primo è quello legato alla comunicazione del contribuente che subisce il controllo e che informa l’intermediario che ha ricevuto la dichiarazione riservata; – il secondo è quello legato all’ipotesi dell’organo di controllo che richiede l’originale della dichiarazione riservata al fi ne di effettuare il riscontro con la copia acquisita in sede di verifi ca. Di fatto, la nuova circolare richiama i concetti espressi nella precedente pronuncia di prassi del 2010 nella quale l’Agenzia delle entrate aveva anche evidenziato la tempistica che il contribuente doveva seguire al fi ne di esibire la dichiarazione riservata in fase di controllo da parte dell’amministrazione fi nanziaria. Ulteriore ipotesi che viene delineata e che fa perdere la segretazione è quella della concessione di una garanzia su un fi nanziamento a terzi mediante gli importi oggetto di scudo. In questo caso, infatti, non vi è identità tra il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata e un utilizzo «interno», cosa che avviene in relazione alle operazioni di prestito titoli o riporto che non sono prelievi a titolo defi nitivo dal conto riservato. In relazione alla questione sugli obblighi demandati agli intermediari per il prelievo sia del bollo sulle somme scudate che dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulle attività emerse, la circolare dell’Agenzia delle entrate afferma come la segnalazione degli intermediari avviene anche in relazione a un prelievo non complessivo per in capienza del conto o per mancata fornitura della provvista. In questo caso, dunque, sarà l’Agenzia delle entrate a procedere alla riscossione di quanto dovuto mediante iscrizione a ruolo. Per converso, dunque, laddove in relazione alle somme oggetto di scudo venga mantenuta la riservatezza, sembrerebbe non dovuta alcuna segnalazione e, dunque, non dovrebbe trovare applicazione la disposizione introdotta dal decreto Monti in merito agli obblighi di comunicazione da parte degli intermediari dei rapporti intrattenuti dai contribuenti. Imposta sulle attività emerse. Questo tipo di imposta viene applicata nei confronti dei soggetti che hanno prelevato dal conto riservato e, per effetto di tale prelievo, fanno venir meno il regime di riservatezza nel periodo che va dal 1 gennaio al 6 dicembre 2011. I soggetti incisi da tale prelievo sono ovviamente quelli che hanno effettuato lo scudo fi scale al fi ne di sanare le violazioni alle norme in materia di monitoraggio fi scale. Una parte rilevante della circolare è dedicata a illustrare le modalità applicative del prelievo straordinario nel caso del decesso del soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata nonché analizzare le conseguenze che la vicenda comporta sulla posizione degli eredi. © Riproduzione riservata