l Presidente dell’Unione Europea Assicuratori Filippo Gariglio interviene sull’obbligo assicurativo per i professionisti introdotto dal Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, del quale si sta discutendo in queste ore in Parlamento. Un tema al quale Uea ha dedicato numerosi convegni negli ultimi mesi, mettendo in luce le opportunità ma anche i nodi irrisolti del provvedimento. Di seguito la lettera inviata dal Presidente alla stampa e al mercato.

Tra pochi giorni entrerà in vigore la legge di riordino degli ordini professionali e pertanto anche l’obbligatorietà della polizza di responsabilità civile. Sul tema UEA ha organizzato in questi mesi una serie di convegni di approfondimento in tutta Italia, dall’Università Bocconi di Milano a quella di TOR Vergata a Roma, da Pachino in Sicilia a Torino presso il Tribunale, per concludere all’Università di Bergamo. Abbiamo incontrato ed avuto come ospiti relatori degli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dell’albo dei geometri, docenti universitari, medici, singoli professionisti e non ultimi agenti di assicurazioni.
Tutti hanno sottolineato la necessità, per qualunque attività professionale e non solo per quelle regolamentate in ordini ed albi, di avere una polizza di RC indipendentemente dall’obbligo di legge. E’ emerso poi in tutta evidenza che anche coloro che sino a ieri non sentivano l’esigenza di avere una copertura assicurativa, oggi sono soggetti a nuovi orientamenti giurisprudenziali che mutano le responsabilità professionali: pensiamo alle perdite di chances dei clienti degli avvocati o alla tendenza ad applicare i precetti dell’obbligazione di risultato delle prestazioni mediche in tutte le specialità, non solo di chirurgia estetica.
E’ stato rilevato inoltre come il legislatore, nelle sue più recenti formulazioni normative, imponga obblighi assicurativi non accompagnati da sanzioni, lasciando all’interprete della norma ampia discrezionalità applicativa con conseguente ulteriore incertezza del diritto. Qualche relatore ha ricondotto questa scelta al tentativo di non scontentare nessuno riportando l’obbligatorietà dell’assicurazione al rispetto del principio di correttezza e responsabilità di ogni attività professionale, oltre che alla modernizzazione del paese, ma nel timore che tale vincolo potesse poi produrre problemi di mancata ricettività del sistema assicurativo il legislatore non ha predisposto uno schema sanzionatorio. Pensiamo alla difficoltà di trovare coperture per alcune specialità di chirurgia medica, col rischio di dover imporre alle Compagnie l’obbligo a contrarre come avviene per l’ RCA, unico paese in Europa, ledendo inviolabili principi di libero mercato.
Anche con l’obbligatorietà dell’RC professionale si è seguito questo schema, forse invitando implicitamente gli ordini professionali nel “riordinarsi” entro agosto del 2012, a definire anche gli aspetti assicurativi obbligatori e relative sanzioni disciplinari. Sanzioni per le quali alcuni relatori sono scettici e pongono invece, con un complesso ragionamento giuridico, il quesito della possibile inadempienza contrattuale per il professionista senza polizza, da far valere da parte del cliente magari al momento del pagamento della parcella.
Il legislatore ha poi consentito che gli ordini professionali ed associativi diventassero parte attiva negoziando convenzioni assicurative aperte all’adesione degli associati. Ciò avveniva già in passato, laddove la polizza di RC era stata considerata necessaria, ma con l’obbligatorietà la questione deve porsi in maniera diversa.
Gli organismi associativi dovrebbero interfacciarsi con istituti ed enti di studio e ricerca assicurativi autonomi ed indipendenti
, non interessati al collocamento delle polizze, cui chiedere consulenza e non semplicemente ad intermediari per quanto qualificati. Nelle convenzioni stipulate gli stessi organismi associativi dovrebbero poi richiedere esplicitamente che qualsiasi loro associato, anche il più sfortunato, possa essere o rimanere assicurato pur in presenza di sinistri, proprio per l’applicazione di quel principio di mutualità che è proprio del mondo assicurativo, ma che a maggior ragione deve contraddistinguere organismi associativi di tipo professionale. Tutto ciò oggi non si rileva nel mercato ed il rischio potrebbe essere che qualcuno rimanga inadempiente all’obbligo assicurativo perché escluso dalla convenzione definita con l’associazione professionale di appartenenza e, a maggior ragione, non riesca a trovare individualmente un’adeguata copertura.