RCA

Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 233 – luglio-agosto 2012

L’articolo 1219 del codice civile dispone: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora: quando il debito deriva da fatto illecito (artt. 2043 e seguenti; n.d.r.); quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati