Dopo aver chiarito la portata del divieto sul cumulo delle cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo per le imprese che operano nel settore assicurativo (il cosiddetto interlocking introdotto dal decreto Salva Italia) l’Isvap ora lo rende effettivamente operativo con un proprio provvedimento. A seguito della firma del protocollo d’intesa per il coordinamento con Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del Mercato, l’Isvap ha emanato un regolamento per disciplinare il procedimento per la dichiarazione della decadenza dei titolari di cariche incompatibili ex art. 36 nelle imprese assicuratrici e riassicuratrici. Più specificamente questa regolamentazione trova applicazione nell’ipotesi, di cui al citato art. 36, in cui i soggetti interessati non abbiano esercitato l’opzione prevista circa la carica da mantenere e gli organi competenti delle imprese interessate dal divieto non ne abbiano dichiarato la decadenza. A tal fine l’attività procedimentale è affidata ad un’apposita unità organizzativa, nell’ambito della quale la relativa responsabilità è attribuita al dirigente preposto dell’unità medesima. Per consentire all’Isvap di assolvere meglio al proprio compito di vigilanza, il documento dispone che le imprese destinatarie del divieto debbano trasmettere all’autorità, entro 30 giorni dalla relativa adozione, sia le delibere sociali che hanno escluso la necessità di dover procedere alla dichiarazione di decadenza dalle cariche detenute sia, al contrario, quelle che l’hanno dichiarata. Per i casi in cui la valutazione sulla sussistenza d’incompatibilità richieda l’intervento anche delle altre authorities è previsto uno scambio di flussi informativi tra le stesse, sia in merito alla documentazione e alle informazioni rilevanti a disposizione, sia sugli esiti delle verifiche preliminari compiute, così recependo quelle finalità di collaborazione e coordinamento operativo e procedurale che sono alla base del Protocollo d’intesa sopra menzionato. Prezioso, al riguardo, il contributo consultivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che su istanza dell’Isvap, per i casi di non agevole individuazione del medesimo mercato geografico e del prodotto, ovvero della sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina prevista, è chiamata a esprimere il proprio parere in merito. Ritenuta sussistente l’incompatibilità, a seguito delle verifiche preliminari svolte, l’Isvap avvia il procedimento di dichiarazione di decadenza (entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione o delle informazioni rilevanti) ed il responsabile del procedimento (destinato a concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio) ne dà comunicazione (non oltre i 20 giorni) ai soggetti interessati, per l’eventuale produzione da parte di questi ultimi di memorie e scritti difensivi. A poco più di due mesi dalla data di scadenza per l’esercizio dell’opzione prevista dalla normativa, l’emanazione del regolamento costituisce, senza dubbio, un passo importante per l’attuazione della vigilanza nel mercato assicurativo e segno evidente del notevole interesse suscitato dalla tematica. Nonostante i chiarimenti e provvedimenti attuativi, rimangono ancora dubbi e incertezze interpretative, che, a tutt’oggi, non rendono del tutto serene le scelte effettuate dai soggetti interessati da cariche in potenziale conflitto. Si può sperare, se non altro, che lo specifico procedimento disciplinato possa costituire una sede dove trovare risposte più concrete. (riproduzione riservata)