L’ISVAP, considerato il rilevante numero di segnalazioni che sta ricevendo dai consumatori, con lettera del 4 luglio, è intervenuto presso le imprese operanti nel

ramo r.c.auto in relazione al fenomeno dei c.d. “sinistri fantasma”, richiamando la

necessità di svolgere adeguati controlli volti a contrastare tali tentativi.

Si tratta di sinistri mai accaduti, addebitati ad ignari consumatori, che le compagnie

di assicurazione pagano ai presunti danneggiati, nell’ambito della procedura di

risarcimento diretto, sulla base di richieste di risarcimento spesso assistite da

dichiarazioni testimoniali in odore di frode.

L’assicurato molto spesso viene a conoscenza del sinistro solo al momento del ricevimento dell’attestato di rischio che riporta l’applicazione del malus.

In altri casi l’assicurato, avvertito dalla propria impresa del sinistro del quale sarebbe

responsabile, pur avendo disconosciuto il sinistro subisce la penalizzazione del

contratto perché l’impresa ha comunque già provveduto a pagare la controparte.

Il fenomeno desta seria preoccupazione sia sotto il profilo della tutela del consumatore, che subisce l’ingiusta applicazione del malus, sia in termini di “sistema”, in quanto tali sinistri in fumus di frode, in assenza di adeguate iniziative di contrasto, vengono pagati dalle imprese generando una serie di costi impropri che fanno lievitare il costo medio dei sinistri e quindi il livello dei premi r.c. auto, già molto elevati, che tutti gli assicurati sono chiamati a pagare.

L’ISVAP ha più volte richiamato le imprese e da ultimo con la citata nota del 4 luglio a riaprire i casi di segnalazione da parte dei consumatori su sinistri fantasma, restituendo la parte del premio pagato per il malus non dovuto.

Le imprese operanti nel ramo dovranno:

in qualità di “Debitrice”:

a) adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell’informativa sulla apertura di

sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della ricezione della informativa;

b) in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato, attivarsi tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie;

c) in caso di richiesta dell’assicurato di accedere agli atti del fascicolo di sinistro, attivarsi tempestivamente richiedendo alla Gestionaria di fornire direttamente all’assicurato la documentazione richiesta;

d) a decorrere dalla data della presente comunicazione, procedere al rimborso della maggiorazione di premio conseguente al malus applicato e alla riclassificazione

corretta del contratto nella giusta classe di merito, per le segnalazioni o reclami finora

ricevuti relativi all’addebito di sinistri “fantasma”:

1. per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione del presunto sinistro;

2. per i quali le circostanze del caso evidenzino elementi di anomalia.

 

in qualità di “Gestionaria”:

– in caso di comunicazione dell’impresa Debitrice di dichiarazione di disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato di quest’ultima, sospendere la procedura di pagamento, porre in essere con tempestività ogni iniziativa volta a ricostruire l’accaduto, anche attivandosi nei confronti del proprio assicurato per riscontrare le dichiarazioni di controparte, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.

 

Ciascuna impresa dovrà trasmettere all’ISVAP, entro il 15 settembre 2012, una relazione illustrativa delle iniziative adottate per conformarsi alle presenti istruzioni.

Le iniziative, che dovranno formare oggetto di delibera da parte dell’organo amministrativo, dovranno essere assunte sulla base del contributo della funzione reclami, della funzione internal audit, della funzione compliance e della funzione antifrode. Entro lo stesso termine andrà trasmesso a questa Autorità un prospetto che riporti, in relazione a quanto previsto al punto d), il numero dei casi riesaminati e, di questi, il numero dei casi per cui si è proceduto alla riclassificazione e al rimborso del malus, distintamente per le due ipotesi sub d), e il relativo importo dei premi restituiti.