Un’altra tegola cade sulla testa degli intermediari italiani, che forse, dopo la sospensione dell’obbligo di pluripreventivazione in ambito RCA da parte dell’ISVAP, si attendevano un regolamento attuativo diverso, che favorisse davvero la tutela del consumatore e la trasparenza, senza creare ulteriori carichi amministrativi e burocratici in capo all’agente, senza per altro fornirgli maggiori margini di business.

L’ISVAP ha infatti posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento per la definizione dello standard di modalità operative per l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Potranno davvero queste misure contribuire a migliorare la concorrenza e ad abbassare il premio rca (scopo del decreto legge 1/2012)?

Ma vediamo nel dettaglio la presentazione del regolamento (che si può leggere in allegato) da parte dell’Istituto.

La bozza di regolamento  si compone di 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, le definizioni rilevanti ai fini del Regolamento e l’ambito di applicazione delle disposizioni, che si estendono sia alle imprese autorizzate in Italia nel ramo r.c.auto che alle imprese estere ivi abilitate ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonché a tutti gli intermediari iscritti nelle diverse sezioni del Registro Unico degli Intermediari che distribuiscono prodotti relativi all’assicurazione obbligatoria r.c.auto.

In relazione all’ambito di applicazione, nella menzionata fase di confronto con i diversi soggetti interessati, è stato rilevato che l’articolo 34, nel riferirsi espressamente agli “intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo r.c.auto”, escluderebbe dall’ambito diretto di applicazione della disposizione le imprese  che operano attraverso tecniche di vendita a distanza, e che non si avvalgono, quindi, di intermediari. Al fine di superare, almeno in parte, la diversità di trattamento dei diversi players e di accrescere comunque il livello di informativa e le possibilità di comparazione a favore di tutti i consumatori, l’articolo 2 specifica che alle imprese che non si avvalgono dell’operato di intermediari si applica esclusivamente la disposizione dell’articolo 5 che prevede un obbligo di integrazione dei siti internet aziendali con il

richiamo alla possibilità di comparare le offerte r.c.auto tramite il servizio pubblico di comparazione “Tuopreventivatore”, accessibile dai siti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ISVAP.

L’articolo 3 concerne i soggetti destinatari della informativa fornita dall’intermediario.

In relazione a tale profilo i rappresentanti delle imprese e degli intermediari hanno sottolineato che, sebbene l’articolo 34 utilizzi l’espressione “cliente”, l’esigenza di protezione posta a base della norma vada riferita soltanto ai “consumatori” e non anche alle persone fisiche che eventualmente agiscano per fini imprenditoriali o professionali, o alle persone giuridiche. E’ stato inoltre osservato che, dato il tenore letterale della norma che parla di “contratto stipulato”, l’obbligo di informativa

sussisterebbe soltanto nei confronti dei nuovi clienti e non anche nei casi di rinnovo contrattuale.

Al riguardo l’ISVAP ha ritenuto che l’obbligo di informativa sussista nei confronti di ogni “cliente” che entra in contatto con l’intermediario per stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione obbligatoria r.c.auto, sia che si tratti di persona fisica o giuridica. Unica limitazione all’obbligo di informativa viene prevista per i casi di stipula (o rinnovo) di contratti r.c.auto rientranti nell’ambito di specifiche convenzioni o relativi a rischi che, in considerazione delle caratteristiche oggettive o soggettive, presentano carattere di particolarità o eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa (es.: polizze a libro matricola; contratti relativi a gare e competizioni sportive; c.d. polizze “cinque giorni” per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova,

collaudo o dimostrazione, ecc.).

Inoltre, al fine di ampliare al massimo l’informativa a favore degli assicurati, l’obbligo a carico degli intermediari è stato previsto sia nei casi di stipula di un nuovo contratto che nei casi di rinnovo. Ciò in considerazione del fatto che la diversa tesi prospettata sortirebbe l’effetto di svuotare la disposizione di legge di gran parte delle potenzialità innovative, anche in considerazione della scarsa propensione alla mobilità mostrata negli anni da parte dei contraenti di polizze r.c.auto.

Considerato tuttavia che gli assicurati con contratti che prevedono la clausola di tacito  rinnovo molto spesso non usano recarsi presso il proprio intermediario per procedere al pagamento del premio, utilizzando altre modalità di adempimento (bonifico bancario; bollettino postale; ecc.), è stata prevista (articolo 4) una modifica al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, con l’introduzione di un obbligo a carico delle imprese che operano attraverso intermediari, di integrare la comunicazione, da inviare all’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, con l’informativa relativa alla possibilità di ottenere, recandosi presso l’intermediario, i preventivi relativi ad altre imprese non appartenenti ai medesimi gruppi. Anche in questo caso la previsione regolamentare, ampliando gli strumenti di informativa, mira ad accrescere, in sintonia

con la ratio della norma, la possibilità per il cliente di effettuare utili confronti fra diversi prodotti assicurativi a sua disposizione, soprattutto a favore di quella fascia di contraenti che non utilizza abitualmente lo strumento informatico.

L’articolo 6 concerne l’oggetto specifico dell’obbligo di informazione a carico degli intermediari, che costituisce il punto nodale del presente schema di regolamento e sul quale si sono concentrati l’attenzione dei diversi stakeholders e gli sforzi dell’Autorità per ricercare la soluzione più aderente alle finalità della norma, nell’interesse primario degli assicurati.

In proposito si sono profilate due possibili soluzioni: la prima che individua l’oggetto dell’obbligo nella consegna al cliente di almeno tre preventivi personalizzati, cioè calibrati sulle caratteristiche oggettive e soggettive dello specifico profilo di rischio del singolo cliente; la seconda, basata su di una informativa standardizzata e precostituita, che comporterebbe la consegna di profili di contraenti-tipo che, oltre alla tariffa “di riferimento”, potrebbe riportare alcune informazioni standardizzate relative ai principali contenuti contrattuali dei prodotti.

A sostegno della seconda ipotesi è stato sottolineato, in particolare da parte di ANIA, che la soluzione avrebbe il vantaggio, da un lato, di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli intermediari e, dall’altro, di fornire ai consumatori una informativa più ampia, sia pure meno precisa, sul posizionamento di tutte le imprese operanti nel ramo r.c.auto, con riguardo alla zona territoriale di riferimento. Sempre da parte di ANIA è stato altresì rilevato che tale soluzione consentirebbe una maggiore integrazione della nuova attività di rilascio preventivi nei processi di emissione delle polizze e un maggior controllo da parte delle imprese mandanti in termini di compliance delle reti distributive alla disposizione di legge, anche in considerazione dei profili sanzionatori di cui al comma 3 dell’articolo 34 che prevede un’ipotesi di solidarietà dell’impresa con l’agente inadempiente.

Anche una parte dei rappresentanti dei consumatori ritiene preferibile la soluzione imperniata sui “profili di riferimento”, ritenendo che la predisposizione di preventivi personalizzati si presti al rischio che gli intermediari presentino sempre al cliente preventivi più elevati rispetto a quello relativo al prodotto che possono commercializzare.

Altra parte dei suddetti rappresentanti, così come le principali associazioni degli agenti, ritiene invece che vadano forniti al cliente preventivi ad hoc, cioè personalizzati in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo soggetto, in quanto maggiormente rispondenti allo spirito ed alle finalità della norma.

In proposito, al fine di ponderare adeguatamente pro e contro delle due soluzioni delineate, l’ISVAP osserva che una informativa standardizzata non basata sul profilo specifico del singolo cliente, risulterebbe indicativa ed eccessivamente approssimativa, considerato l’elevato livello di personalizzazione, sia oggettiva (specifiche caratteristiche del veicolo da assicurare) che soggettiva (specifiche caratteristiche del proprietario del veicolo), che caratterizza la profilatura dei rischi nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto, con il conseguente affievolimento di una effettiva possibilità di comparazione delle diverse offerte e di scelta di quella più conveniente e maggiormente rispondente alle esigenze specifiche del singolo contraente.

E’ stata pertanto scelta come opzione regolamentare la presentazione di almeno tre preventivi personalizzati.

Definita tale opzione, un profilo di criticità è stato rilevato in merito alla individuazione degli strumenti di comparazione/preventivazione utilizzabili da parte degli intermediari per ricavare le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali, con specifico riferimento ai servizi privati di preventivazione, cioè ai diversi “aggregatori” presenti sul web, approntati da privati a fini di informazione o di collocamento delle offerte r.c. auto.

In proposito l’Istituto osserva che i preventivi generati dai suddetti sistemi privati di comparazione non sono assistiti dalla vincolatività per le imprese, a differenza dei preventivi ottenuti tramite la consultazione dei servizi di preventivazione aziendale costituiti ai sensi dell’articolo 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 e del servizio pubblico “Tuopreventivatore”, che sono invece vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni.

Tenuto conto delle suesposte osservazioni e valutazioni, l’articolo 6 individua dunque l’oggetto specifico dell’obbligo di informazione a carico degli intermediari, gli strumenti di comparazione utilizzabili e le modalità per garantire l’avvenuta ricezione delle informazioni da parte degli aventi diritto.

In particolare il comma 1 prevede, in relazione al profilo tariffario, che l’intermediario fornisca al cliente, che si reca presso di lui per stipulare o rinnovare un contratto r.c.auto, almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti ad altrettanti gruppi. Si è ritenuto di fare riferimento al “gruppo assicurativo”, come individuato all’articolo 82 del Codice delle Assicurazioni.

Per quanto concerne il profilo relativo ai contenuti contrattuali, lo stesso comma 1 prevede la consegna delle note informative, che le imprese operanti nel ramo r.c.auto sono tenute a predisporre e pubblicare sui siti internet aziendali ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, relative ai prodotti assicurativi afferenti i preventivi personalizzati che vengono rilasciati. Per i contratti relativi all’assicurazione obbligatoria r.c.auto le suddette note informative devono essere predisposte secondo lo schema indicato dall’ISVAP distintamente per le categorie di veicoli maggiormente diffusi (autovetture; ciclomotori e motocicli) e per i natanti,

riportando esclusivamente le informazioni sui contenuti contrattuali relative a tali categorie, al fine di consentire una più precisa e specifica percezione dei contenuti utili al potenziale contraente.

Il comma 2 specifica che, ai fini del rispetto dell’obbligo di informativa di cui al comma 1, gli intermediari utilizzano esclusivamente i servizi di preventivazione predisposti dalle imprese operanti nel ramo r.c.auto e resi disponibili sui rispettivi siti internet, ai sensi dell’articolo 131 del Codice e degli articoli 4, 5, 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il servizio pubblico on line di comparazione “Tuopreventivatore”, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’ISVAP, nonché servizi di comparazione appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari che aggregano i dati dei suddetti preventivatori aziendali.

Il comma 3 disciplina le modalità che gli intermediari devono seguire per garantire e documentare opportunamente l’avvenuta consegna agli aventi diritto dei preventivi personalizzati e delle relative note informative. In particolare si prevede che l’avvenuta consegna risulti da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente prima della stipula o del rinnovo del contratto. Si prevede inoltre che l’intermediario conserva una copia della suddetta dichiarazione dalla quale deve altresì risultare la denominazione delle imprese delle quali sono stati forniti i preventivi, nonché evidenza dei preventivi rilasciati, anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente che ne consenta l’immediata consultazione in caso di verifiche. Tali presidi, essenziali ai fini dell’attività di controllo ex post da parte delle imprese di assicurazione e dell’Autorità di vigilanza, sono stati previsti per evitare che l’intermediario fornisca sistematicamente al cliente preventivi più elevati rispetto a quello/quelli afferenti i prodotti che può commercializzare, con conseguente annullamento delle finalità della

norma primaria.

L’articolo 7, concernente i criteri di scelta da parte dell’intermediario dei preventivi personalizzati da fornire al cliente, rinvia alle specifiche regole di comportamento stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le quali, nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisendo le informazioni necessarie a valutarne le specifiche esigenze assicurative ed operando

in modo da garantire un adeguato livello di informazione e di non recare loro pregiudizio.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano la pubblicità e l’entrata in vigore del Regolamento.

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