Anche le norme agevolative implicano aggravi o esborsi
 di Alessandro Felicioni  

Sarà una manovra tutta lacrime e sangue per i contribuenti; con qualche zuccherino qua e là per addolcire la pillola; anche e soprattutto dal punto di vista fiscale il dl n. 98 del 6 luglio 2011 farà sentire il suo peso chiamando in causa, peraltro, tutte le categorie. Dalle banche e assicurazioni (aumento Irap), alle imprese (limitazioni ammortamenti, studi di settore); dai (presunti) titolari di redditi elevati (super bollo, accertamenti bancari) ai contribuenti meno capienti (rafforzamento accertamenti bancari, imposta su dossier titoli).

Accanto alle corpose misure di incremento del gettito sono presenti novità da salutare con favore (per esempio, slittamento esecutività degli accertamenti, rimodulazione delle sanzioni per pagamenti con lieve ritardo). Si tratta, però, a ben vedere, di agevolazioni che comportano comunque un pagamento, magari facilitato, ma pur sempre un afflusso di denaro nelle casse erariali. Si pensi all’eliminazione della garanzia sulla rateizzazione degli importi definiti con l’agenzia in sede di accertamento con adesione; indubbiamente è un vantaggio per il contribuente che può accedere più facilmente allo strumento deflativo; ma sicuramente è un vantaggio anche per l’agenzia dal momento che spesso e volentieri l’impossibilità di fornire idonea garanzia non solo fa naufragare la rateizzazione ma, con essa, l’intero procedimento e le possibilità di riscossione dell’erario. Peraltro, a ben vedere, la novità non sembra incidere in alcun modo sulle prerogative dell’amministrazione; ciò perché, ovviamente, il mancato pagamento anche di una sola rata, fa decadere dal beneficio del termine e permette di tornare alla posizione iniziale avendo incassato, nel frattempo qualche rata.

Con lo stesso spirito devono essere viste le altre misure che vengono presentate come favorevoli ma che in realtà promettono benefici e sgravi solo potenziali e futuri(bili). Il riferimento è alla possibilità di riallineare il valore fiscale delle partecipazioni che incorporano avviamento o altre attività immateriali. Intanto si tratta di una norma di coordinamento e non di una vera e propria agevolazione, dal momento che serve per ripristinare una parità di trattamento tra situazioni simili.

E poi la possibilità di riallineare i maggiori valori per poter fruire poi dei maggiori ammortamenti in sede di deducibilità, si paga: al 16%. Inoltre il pagamento della imposta sostitutiva è immediato (30/11/11), mentre il riconoscimento dei maggiori valori e i vantaggi sono differiti al 2013.

Ci sono poi disposizioni non direttamente implicanti un aumento di tassazione ma che portano, nella sostanza, un aggravio. È il caso dell’inasprimento del monitoraggio sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati con carta di credito o, ancora più palesemente, del rafforzamento delle indagini bancarie con il coinvolgimento anche delle compagnie di assicurazione.

La norma sulle indagini bancarie rischia di essere deflagrante se, nel solco della nefasta tradizione, verrà considerata valida retroattivamente.

Una parola poi sulla rimodulazione dei privilegi per i crediti erariali vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali o a pignoramento. L’amministrazione prova a recuperare qualcosa da queste procedure, spesso infruttuose, imponendo, anche qui retroattivamente, un salto in avanti nella graduatoria dei privilegi a discapito di altre tipologie di credito parimenti meritevoli.

Poca cosa sembrano inoltre le misure che generalizzano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamento lievemente tardivo così come la possibilità di definire in misura ridotta quelle già discusse con l’amministrazione.

A fronte di tutto ciò compaiono disposizioni espressamente portatrici di aggravi fiscali: il super bollo per le auto di grossa cilindrata, l’aumento dell’imposta di bollo sui dossier titoli, la limitazione all’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili e del riporto delle perdite fiscali e l’incremento delle aliquote Irap per banche ed assicurazioni.

Particolarmente penalizzante appare la norma sulla ulteriore limitazione al riporto delle perdite. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Inoltre, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

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