di Fabrizio Vedana

Nessuna imposta per i depositi titoli a custodia ed amministrazione aventi un valore nominale pari o inferiore a 10 mila euro. Sono queste le conclusioni alle quali pare potersi giungere attraverso una lettura congiunta dell’articolo 23 della manovra economica e delle recenti nuove istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di trasparenza bancaria. L’articolo 23, comma 7, del dl 98/2011, convertito nella legge 111/2011, modifica il decreto del ministero delle finanze il 20 agosto 1992 introducendo all’articolo 13 della Tariffa un nuovo comma 2-ter. Per effetto di tale modifica l’imposta di bollo viene applicata, nel caso dei depositi titoli, in ragione dell’invio delle comunicazioni periodiche che gli intermediari (in particolare le banche) devono trasmettere ai loro clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In attuazione del citato articolo 119 del Testo unico bancario la Banca d’Italia il 9 febbraio scorso, ha emanato specifiche norme in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». Tali disposizioni prevedono che, per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, la banca e il cliente possano convenire che la comunicazione periodica ovvero l’estratto conto sia omesso quando il valore nominale dei titoli non supera i 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro, banca e cliente potranno convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata esistenti. Ciò dovrebbe significare, quindi, che l’invio al cliente dell’estratto del conto corrente dal quale risulti comunque, per esempio, l’accredito degli interessi maturati sulle obbligazioni detenute nel deposito titoli farebbe venire meno l’obbligo di inviare un’autonoma comunicazione periodica per i depositi aventi un saldo pari o inferiore a 10 mila euro. Il mancato invio della citata comunicazione periodica farebbe, di conseguenza, venire meno anche il presupposto per l’applicazione della nuova imposta di bollo, così come ridefinita dall’articolo 23 del dl 98/2011. In tale scenario andrebbe però precisata la portata e l’attualità delle note che accompagnano il vecchio testo dell’articolo 13 della Tariffa del dm delle Finanze del 20 agosto 1992 in particolare nella parte in cui si prevede, da un lato, la presunzione di invio di almeno una comunicazione all’anno e dall’altro una soglia di esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo pari a mille (1.000) euro. Se, come risulta dal dibattito parlamentare, l’obiettivo della Manovra era quello di evitare l’applicazione della nuova imposta di bollo ai cosiddetti Bot People, la soglia di 10 mila euro appare certamente più in linea con le attese dei risparmiatori.