Sui fondi italiani e su quelli storici lussemburghesi il primo luglio è scattata la riforma della fiscalità del risparmio gestito, che fa slittare il momento della tassazione dal maturato in capo al fondo alla percezione dei proventi effettivamente realizzati dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, come già accade per i fondi esteri. In altre parole, a partire dal primo luglio scorso sul risultato maturato dalla gestione del fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,5% e il prelievo è in capo ai partecipanti nella fase in cui percepiscono i proventi. Con la circolare 33/E diffusa venerdì 15 luglio, l’Agenzia delle entrate scioglie i dubbi degli operatori sul passaggio al nuovo regime, varato l’anno scorso con il decreto Milleproroghe. A partire dall’obbligo di pagare l’imposta sul capital gain ogni volta che si passa da un fondo all’altro della casa o da un comparto a un altro di una sicav, ossia il cosiddetto switch. La circolare sottolinea che sono coinvolti nel nuovo regime anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.