Sono due le novità principali contenute nelle nuove tabelle ambrosiane. Scatta la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale temporaneo che deriva da una lesione alla persona; nell’ambito del pregiudizio da perdita del rapporto parentale è inserita anche la voce relativa all’ipotesi in cui è il nonno a perdere il nipote (e in effetti sono purtroppo frequenti gli incidenti stradali in cui muoiono i giovanissimi). Non solo. Le tabelle sono state aggiornate sulla base dei parametri Istat: a Milano, dove il periodo di riferimento è compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2011, l’aggiornamento avviene con la percentuale 2,8996 in base all’indice costo-vita dell’istituto nazionale di statistica. In particolare la tabella da lesione, permanente e temporanea, all’integrità psico-fisica risulta arrotondata (per eccesso-difetto) all’euro. Pur aggiornato nei valori, resta comunque confermato il modello di liquidazione varato dopo la sentenza 26972/08 delle sezioni unite civili della Cassazione che ha riaffermato l’unicità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 Cc, negando rilevanza autonoma a voci di danno come il «morale» o il «biologico» (e tanto meno quello «esistenziale») che sopravvivono come mere categoria descrittive. In tema di danno permanente all’integrità psico-fisica, si parte sempre dal «punto» della tabella precedente, relativo alla sola componente del danno anatomo-funzionale. Il punto deve essere aumentato di una percentuale ponderata per la necessità di inserire nel valore di liquidazione medio anche la componente di danno inerente la sofferenza soggettiva. E la sequenza è la seguente: dall’1 al 9% d’invalidità l’aumento è del 25% fisso; dal 10 al 34% l’incremento è progressivo per punto dal 26 al 50%; dal 35 al 100% d’invalidità l’aumento torna a essere fisso al 50%. Sono inoltre previste percentuali massime d’incremento da utilizzare per la cosiddetta «personalizzazione». Insomma, come spiega l’Osservatorio per la giustizia civile di Milano, le tabelle di oggi tengono conto del fatto che, in epoca antecedente l’11 novembre 2009, a partire dal 10% d’invalidità le liquidazioni giudiziali si sono attestate intorno ai valori più alti della fascia del danno morale, secondo le tabelle in uso all’epoca, parametrato fra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico. Danno morale svincolato da quello biologico: una decisione che sembrava aver segnato il tramonto delle tabelle. Con gli ultimi provvedimenti legislativi e con la recente sentenza depositata dalla Corte di cassazione le tabelle milanesi sono in forte ascesa. Solo due anni fa una sentenza (n. 29191) di legittimità sembrava averne segnato, invece, il tramonto. Secondo la Suprema corte, infatti, il danno biologico avrebbe dovuto essere «necessariamente personalizzato» e quello morale non più essere liquidato come una «quota» dei danni alla salute. © Riproduzione riservata