Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclu­sivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2010, n. 24149 – Pres. Morelli – Est. Lanzillo