Danno esistenziale da risarcire. Se le tabelle non lo prevedono il giudice personalizzi il ristoro. Era stata proprio la Cassazione ad abolirlo tre anni fa. Ma ora il danno esistenziale, sempre per mano della Suprema corte, ritorna prepotentemente alle ribalta. Infatti, al di là del nome, dicono chiaramente gli Ermellini nella sentenza 14402, vanno risarciti tutti gli sconvolgimenti della vita subiti in seguito all’incidente e se le tabelle non ne tengono conto il giudice deve personalizzare il risarcimento secondo gli effettivi cambiamenti di vita. Le motivazioni già fanno discutere e hanno riaperto vecchie diatribe sul danno esistenziale fra magistratura e dottrina. Ma questo non ha impedito al collegio della terza sezione civile del Palazzaccio di accogliere il ricorso di un ragazzo di Brescia che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, perdendo una gamba e un braccio. Il tribunale e la Corte d’appello lombardi avevano liquidato al giovane 250 mila euro di danni non patrimoniali (fra biologico e morale). Ma lui ha impugnato la decisione chiedendo quasi il doppio. In particolare il ragazzo lamentava che, con un’invalidità così grave, vedeva compromessa la sua vita di relazione, familiare, sentimentale e sessuale. In particolare il giovane era stato costretto a interrompere la sua relazione sentimentale. Era tornato a casa con l’anziana madre e vedeva compromessa qualunque realizzazione di tipo professionale. Dunque, secondo la difesa, queste voci di danno non potevano essere ricomprese in quello non patrimoniale tout court, anche perché le tabelle di Brescia applicate non ne facevano menzione. La Cassazione ha accolto questa tesi sancendo prima di tutto l’applicabilità delle tabelle milanesi e poi un nuovo importante principio secondo cui «vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. personalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato».