La locuzione perdita subìta, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patri­moniali già materialmente intervenuti, perché il vinculum iuris in cui si sostanzia l’obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patri­monio che è l’insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare (con­forme a Cass. 20 agosto 2009, n. 18515; nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, laddove, in dipendenza del fatto lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall’obbligo di effettuarlo, sia comunque enucleabile un danno attuale suscettibile dì essere risarcito).

Cass. civ., sez. III, sent., 10.11.2010, n. 22826