La norma non prevede l’imposta per le società mobiliari

 di Giuseppe Di Vittorio  

I clienti delle sim che detengono azioni, obbligazioni e titoli di stato non devono pagare il super bollo sui depositi titoli. La conclusione è frutto di un’interpretazione letterale del punto b, comma 7, articolo 23 legge 111/11. Il dispositivo recita: sono soggetti all’imposta di bollo «le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Detto più semplicemente il decreto legislativo 385/93 è il Testo unico bancario, quindi gli intermediari finanziari previsti da quel testo sono le banche e le società finanziarie che erogano credito. La norma esclude le sim. Le comunicazioni sono invece le lettere che inviano le banche con il rendiconto dell’attività in titoli.

Fin qui l’interpretazione letterale, il diritto è fatto però pure di prassi e sostanza. L’Assosim, l’associazione degli intermediari finanziari maggiormente rappresentativa del settore è già al lavoro. L’organismo vuole stabilire gli esatti confini di applicazione della norma. L’obiettivo è fare chiarezza, cosicché l’Assosim sta cercando un contatto diretto con l’Agenzia delle Entrate per offrire agli associati una corretta e definitiva interpretazione.

Alcune singole sim però sono già convinte sull’argomento nulla è dovuto per i loro clienti, «la norma è chiara», hanno spiegato a ItaliaOggi.

Fin qui l’idea delle sim, quanto all’Amministrazione Finanziaria la strada preordinata a creare maggiore gettito sarebbe tutta in salita. A pesare sarebbero interpretazione, prassi e consuetudini passate: sui depositi titoli già gravava un bollo da 34,20 euro che non veniva però applicato ai clienti delle sim. Perché mai il bollo non colpiva i clienti delle sim e la sua versione super sì?

Dunque pagare o non pagare? Il problema per gli investitori non si pone. Il bollo è un’imposta applicata ai clienti e riscossa dagli intermediari e quindi gli investitori devono solo attendere le indicazioni del proprio broker. C’è tempo fino a fine dicembre, assicurano gli esperti.

Le Società di intermediazione mobiliare in Italia sono 120 hanno centinaia di migliaia di clienti e amministrano patrimoni importanti.

Il nuovo onore tributario sui depositi titoli non è irrisorio, nel 2013 toccherà i 1.100 euro l’anno, per depositi oltre i 500 mila euro. Nel dettaglio la nuova tariffa è articolata in questo modo: 70 euro all’anno per i depositi titoli da 50 mila a 150 mila euro (calcolati facendo riferimento al valore nominale o di rimborso del titolo), onere che sale a 240 euro per i depositi da 150 mila a 500 mila euro e a 680 per quelli oltre i 500 mila euro. Queste le tariffe annuali per il biennio 2011-2012, dopodiché l’imposta diventa ancora più onerosa: 230 euro per il primo scaglione, 780 per il secondo e 1.100, come indicato, per il terzo.

Per i titolari di depositi inferiori a 50 mila euro, l’onere resta invariato a 34,20 euro all’anno, importo analogo a quello prima della manovra.

Quella delle sim non è l’unica esclusione. Le società di intermediazione mobiliare sono l’equivalente delle imprese di investimento previste dal diritto comunitario. Accanto alle sim, in Italia, ci sono poi migliaia di operatori esteri con veste di impresa di investimento prevista dal testo unico della finanza, con e senza succursali, anche questi ultime al momento sembrano escluse dal bollo.

Passando dagli aspetti soggettivi a quelli oggetti non dovrebbero essere colpiti da imposta di bollo fino a interpretazione contraria i cfd, le valute e i derivati in quanto non hanno natura di titoli di credito.