Parametro di riferimento nazionale sono le tabelle milanesi

 Pagine a cura di Debora Alberici  

Danno biologico e morale e più in generale danno non patrimoniale liquidato con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Salgono sul podio come parametro di riferimento le nuove tabelle milanesi, approvate poco più di un mese fa. Ad ogni modo la personalizzazione di tali danni, per esempio l’età della vittima e le condizioni psico-fisiche precedenti l’incidente, non dovrà mai essere messa in discussione da parte dal giudice. In più semaforo verde per il risarcimento ai parenti diversi da mamma e papà, per esempio i nonni. Ma non è ancora tutto. Nel caso le tabelle non lo contemplino, il risarcimento va personalizzato fino a comprendere il ristoro del patimento esistenziale, fino dunque a comprendere qualunque cambiamento della vita di relazione, sul fronte professionale, familiare, sentimentale e anche sessuale.

È questo, in estrema sintesi, lo stato dell’arte della liquidazione dei danni (non patrimoniali) dopo la recente approvazione delle tabelle milanesi e soprattutto dopo due sentenze della Corte di cassazione, la n. 12408 depositata il 7 giugno scorso e la n. 14402, depositata il 30 giugno, e con le quali la Suprema corte ha eletto le tabelle milanesi come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico su tutto il territorio nazionale. Non solo. In particolare nella seconda pronuncia i giudici di piazza Cavour hanno rilanciato il danno esistenziale, sancendo che anche tutti gli aspetti alla vita di relazione meritano un risarcimento ad hoc, svicolato dal danno biologico in senso stretto (senza per questo, tuttavia, duplicare le voci di danno).

Equità nei risarcimenti. Questo il monito che arriva da Piazza Cavour in entrambe le motivazioni. E per garantirla ai cittadini l’unico modo era prendere come riferimento le tabelle milanesi. Con una sola eccezione, dice a chiare lettere la sentenza numero 12408/2011: i postumi di lieve entità derivanti da circolazione stradale, per i quali continuerà a essere applicato il codice delle assicurazione.

E ancora. Con l’approvazione delle nuove tabelle è scattata la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale temporaneo che deriva da una lesione alla persona.

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