Possibili le multe agli istituti. Che dovranno affidarsi a rating interni. Novità su imposte differite, minorities e sulle quote assicurative 

di Francesco Ninfole

Bruxelles introduce Basilea 3 nella legislazione Ue e fa i conti sull’effetto delle nuove regole. Le norme impongono alle banche un incremento del capitale per 460 miliardi entro il 2019, secondo lo studio di impatto della Commissione Europea sui bilanci a fine 2009. Le regole varate dal Comitato di Basilea sono state tradotte in due testi Ue: un regolamento (che entrerà in vigore in tutti i Paesi) e una direttiva (che sarà adattata dagli Stati membri).

 

I due provvedimenti ora attendono l’ok definitivo del Consiglio e del Parlamento Ue. L’Europa è la prima area al mondo a recepire Basilea 3. Il provvedimento riguarderà oltre 8 mila banche Ue: negli Usa invece la stretta coinvolgerà soltanto i 20 gruppi maggiori. Anche per questo motivo Michel Barnier, commissario Ue al Mercato Interno, ha insistito sulla necessità di un’introduzione delle norme senza svantaggi competitivi. Seguendo la proposta Abi-Confindustria, Barnier ha affidato all’Eba il compito di studiare entro settembre 2012 il grado di rischiosità delle pmi, per valutare in seguito eventuali modifiche.

Dopo tante analisi sull’impatto di Basilea 3, c’è ora la versione ufficiale dell’Ue. Secondo Bruxelles, il nuovo pacchetto di regole richiederà nuovi capitali per 84 miliardi entro il 2015 e 460 miliardi entro il 2019, quando le norme entreranno pienamente in vigore (il Comitato di Basilea aveva stimato un fabbisogno di circa 600 miliardi a livello globale). I calcoli sono effettuati sui bilanci a fine 2009: le cifre sarebbero inferiori oggi, considerando gli utili non distribuiti e gli aumenti di capitale nel 2010 e nel 2011. La Commissione Ue è convinta che l’impatto di Basilea 3 sarà comunque compensato dai benefici di lungo termine. Il pil europeo sarà intaccato di circa lo 0,15% per ogni incremento del capitale dell’1%. L’effetto complessivo dei 460 miliardi richiesti ridurrà il pil dello 0,5%. La Commissione ha stimato inoltre un calo dell’1,8% nello stock dei prestiti per il periodo 2020-2030 e un incremento dei tassi nel decennio dello 0,29%. Ma l’Ue ha stimato anche un aumento del pil europeo compreso tra lo 0,3 e il 2%, per la riduzione delle crisi sistemiche attese. La probabilità di un tale evento si ridurrà fino all’89% a pieno regime.

L’impianto originale di Basilea 3 è stato confermato da Bruxelles, che però non si è limitata a tradurre il testo dei regolatori. La spina dorsale della riforma riguarda l’innalzamento della quantità e della qualità del capitale richiesto: il common equity minimo sarà del 4,5%, cui si aggiungerà un primo cuscinetto del 2,5% (conservation buffer) e un’altra riserva controciclica (tra lo 0 e il 2,5%). Requisiti aggiuntivi saranno richiesti separatamente alle banche sistemiche. Quanto agli indici su liquidità e leva, la loro introduzione effettiva è rimandata dopo il 2015, in seguito alle valutazioni dell’Eba.

 

Alcune novità incluse nella direttiva riguardano la governance, la supervisione, le sanzioni (con multe possibili fino al 10% dei ricavi) e le agenzie di rating. Gli istituti saranno incentivati a usare rating interni e saranno obbligati a svilupparli in caso di significative esposizioni in portafoglio. Sulla definizione di capitale, l’Ue rispetto al Comitato di Basilea guarderà più alla sostanza che alla forma sul capitale primario (o common equity), nella cui definizione potranno rientrare non solo le azioni ordinarie. Ulteriori differenze, che potrebbero rivelarsi significative per le banche italiane, riguardano il calcolo delle deduzioni: è stata estesa la computabilità delle partecipazioni di minoranza (fino al livello del buffer anticiclico) e delle imposte differite attive (dta). Per le deduzioni delle partecipazioni in assicurazioni (ad esempio quella diMediobanca in Generali) le banche potranno fare affidamento sulla direttiva sui conglomerati finanziari come alternativa agli standard di Basilea. Il testo Ue ha definito anche il trattamento delle quote in private equity e hedge fund. Gli strumenti non più inclusi nel capitale saranno dedotti in 10 anni, mentre i titoli di contingent capital dovranno contenere clausole di conversione se la banca scende sotto il 5,125% di common equity. (riproduzione riservata)