di Andrea Bongi  

Il trattamento fiscale delle indennità di rivalsa degli agenti di assicurazione dipende dal bilancio. Se tali somme risultano infatti iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale della compagnia di assicurazioni, in ossequio alle previsioni dell’Isvap, la partita col il fisco sarà chiusa in partenza. Se invece, tutto o parte di tali somme, non possedendo i requisiti per essere iscritte come credito di rivalsa da richiedere all’agente subentrante, resteranno a carico della compagnia transitando nel conto economico, allora per tale importo le stesse assumeranno autonoma rilevanza fiscale.

È questo, in estrema sintesi, il principio statuito nella circolare n.35/e diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate sullo specifico trattamento fiscale da riservare alle c.d. indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 del codice civile nell’ipotesi di rivalsa della società di assicurazioni nei confronti dell’agente subentrante.

L’indennità di rivalsa è un istituto giuridico previsto nel contratto nazionale degli agenti, sulla base del quale l’impresa di assicurazione, al ricorrere di determinate condizioni, può rivalersi nei confronti dell’agente subentrante dell’indennità di cessazione corrisposta all’agente cessato.

Muovendo da tale assunto l’Isvap (nota n.32-09-000107 del 23/7/2009) ha precisato che la modalità di contabilizzazione stabilita dalla normativa settoriale vigente, prevede l’imputazione delle indennità soggette a rivalsa esclusivamente nei conti di natura patrimoniale della compagnia.

Ciò premesso l’interpretazione fornita dalle entrate nel citato documento di prassi, muove da un principio cardine dell’imposta sui redditi delle società ossia quello di derivazione dei dati di bilancio (quando correttamente imputati) nella successiva determinazione della base imponibile ai fini dell’imposizione diretta.

In assenza di una norma tributaria che disciplini in maniera diversa il trattamento di dette indennità, specifiche e tipiche dei bilanci delle imprese di assicurazione, tutto è rimesso dunque al trattamento contabile riservato alle stesse dalla compagnia assicurativa.

Solo nelle ipotesi in cui le somme erogate all’agente cessato siano di importo diverso da quelle oggetto della suddetta rivalsa, si legge nella circolare in commento, si avranno componenti da imputare a conto economico della compagnia di assicurazione con la conseguenza che l’eventuale quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa costituirà specifico costo da rilevare e dedurre fiscalmente.