Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

logo_mf

Grazie alla ripresa dei flussi sui fondi aperti la raccolta dell’industria italiana del risparmio gestito rivede l’attivo in aprile, dopo i primi tre mesi dell’anno in rosso. La mappa mensile pubblicata da Assogestioni indica flussi netti totali tra fondi e gestioni per 2,96 miliardi di euro, dopo -1,95 miliardi di marzo, e gli altri due mesi in negativo segnalati dalle mappe dell’associazione di gennaio (-3,99 miliardi) e febbraio (-559 milioni). Il dato beneficia dei forti flussi sui fondi aperti che in aprile sono tornati a raccogliere: 4,54 miliardi, dopo due mesi in rosso (-4,41 miliardi in marzo e -573 milioni a febbraio). In questo contesto potrebbero avere avuto un ruolo importante i flussi negli Etf, strumenti che sono compresi nei conteggi dei fondi aperti, ma per i quali Assogestioni non dispone per ora di statistiche separate.
Via libera dell’Ivass alla fusione tra le due compagnie vita di Unicredit. L’istituto di vigilanza presieduto da Paolo Angelini ha dato il disco verde all’integrazione delle due ex joint venture, che hanno cambiato nome rispettivamente in UniCredit Life Insurance (ex Cnp Unicredit Vita) e Unicredit Vita Assicurazioni (ex Unicredit Allianz Vita e sono passate interamente sotto il controllo dell’istituto guidato dal ceo Andrea Orcel. Procede quindi la rioganizzazione della banca nel settore assicurativo, che ha comportato la creazione di una divisione bancassurance affidata ad Alessandro Santoliquido. Il piano prevede a questo punto l’integrazione di Unicredit Vita Assicurazioni in Unicredit Life Insurance, con la fusione attesa a novembre. La nuova realtà manterrà il nome Unicredit Life Insurancee disporrà di oltre 9 miliardi di premi assicurativi e 46 miliardi di riserve.
Quale sarebbe l’impatto sulle assicurazioni più grandi se l’investimento in titoli di Stato europei, a partire dai Btp italiani, non fosse più considerato a rischio zero ai fini dell’assorbimento di capitale come avvenuto finora? Lo ha chiesto l’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni che dallo scorso aprile è presieduto dal direttore generale di Banca d’Italia, Paolo Angelini, alle compagnie che utilizzano il modello interno di Solvency II (o che stanno lavorando per adottarlo) in un monitoraggio destinato a chiudersi tra fine giugno e inizio luglio. Per ora è solo una verifica d’impatto, senza altre indicazioni operative, ma tanto è bastato per far alzare l’allerta ad alcune compagnie, con il dossier arrivato fin sulla scrivania del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La questione è annosa ed è evidentemente anche politica. Negli ultimi anni la percentuale di investimenti in Btp da parte delle compagnie che operano in Italia si è costantemente ridotta: l’ultima fotografia scattata da Ivass nella relazione annuale di giugno 2025 evidenziava un calo al 21,2% del totale degli investimenti che, come rilevato da Ania, rappresentano una quota decisamente significativa per i conti pubblici italiani: circa 245 miliardi di euro, pari a circa il 10% dell’intero ammontare dei Btp in circolazione.

Considerando le novità apportate dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, al fine di tutelare i responsabili degli uffici finanziari e tributari, Anutel Ets ha sottoscritto la nuova polizza assicurativa con Groupama Spa per renderla conforme alle nuove previsioni legislative. La precedente polizza era stata stipulata dall’Associazione nel 1996 e come nuova garanzia generale la società Groupama si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori commessi nell’esercizio delle sue funzioni consistenti in attività organizzativa e/o gestionale dei tributi, e/o nello svolgimento di mansioni a carattere amministrativo e/o contabile degli Enti Locali. In particolare, la polizza prevede che la responsabilità degli assicurati sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale è compresa nel caso di fatti e/o omissioni imputabili agli stessi con “colpa grave”, specificando che in tali procedimenti la società è “litisconsorte necessario”.

corsera

Sono in totale 270 gli infortuni mortali denunciati all’Inail nei primi quattro mesi dell’anno, in calo dai 286 dello stesso periodo del 2025. A questi bisogna aggiungere otto i casi mortali relativi a studenti (erano cinque nel primo quadrimestre 2025). È quanto indicano i dati provvisori dell’Inail di aprile. In particolare, le denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro (al netto degli studenti) sono state 191, 16 in meno rispetto alle 207 del 2025 (-7,7%); quelle degli infortuni mortali in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono rimaste costanti a quota 79. In tutto le denunce di infortunio (al netto degli studenti) sono state 137.272 (+5,2%); 30.573 gli infortuni in itinere (+11,4%). Le denunce di infortuni degli studenti sono state 36.728, in aumento del 7,2%
Generali ha nominato Luca Cetrano (nella foto) chief investment officer a partire dal 1° giugno 2026. Riporterà direttamente al general manager Marco Sesana.

Continua a crescere la ricchezza finanziaria dei “Paperoni”, individui con patrimoni dal milione di dollari americani in su. Nel 2025 nel mondo si avvicina ai 100mila miliardi (esattamente 98.300 miliardi di dollari) grazie a una crescita dell’8,7%, la più alta dal 2018, portando i milionari – cresciuti di quasi 2 milioni di persone – a quota 25,3 milioni di individui. Tra le ragioni principali la solidità dei mercati azionari, il rallentamento dell’inflazione, la crescita dei listini sostenuti dal rally legato all’AI, sono stati il principale motore della crescita della ricchezza dei paperoni. Lo rivela la trentesima edizione del Rapporto sulla ricchezza nel mondo del Capgemini Research Institute, che segmenta il mercato dei Paperoni (high net worth individual)in tre categorie: Ultra-Hnwi (chi ha oltre 30 milioni di dollari), Mid-Tier Millionaires (chi ha ricchezze finanziarie tra 5 e 30 milioni di dollari) e Millionaires Next Door (chi ha ricchezze tra 1 e 5 milioni di dollari).
Dal 27 settembre 2026 le imprese che comunicano caratteristiche ambientali o sociali dei propri prodotti e servizi dovranno confrontarsi con un quadro normativo significativamente più stringente. Il Dlgs 30/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, nota come direttiva “EmpCo”), modifica il Codice del consumo introducendo nuovi criteri di ingannevolezza dei green claims e integrando la cosiddetta black list delle pratiche commerciali vietate con dodici nuove fattispecie automaticamente illecite. La circolare Assonime 14 del 20 maggio 2026 offre un’analisi sistematica della riforma, con particolare attenzione agli obblighi che ricadono sulle strutture di governance, compliance e controllo interno delle società. Il primo elemento da tenere presente è l’ampiezza della nozione di “asserzione ambientale”. Vi rientra qualsiasi messaggio o rappresentazione — in qualunque forma, compresi testi, immagini, loghi, colori e nomi di prodotto — che asserisca o anche solo implichi un impatto positivo o nullo sull’ambiente. Non rileva il canale di diffusione: pubblicità televisiva, packaging, sito web, social media, bollettini tecnici. Anche comunicazioni apparentemente innocue — una foglia verde sul packaging, uno slogan vagamente “naturalistico” — possono rientrare nell’ambito applicativo della disciplina. Restano fuori le informazioni obbligatorie per legge, come le etichette energetiche o i marchi biologici. Merita attenzione un profilo spesso sottovalutato: i contenuti dei bilanci di sostenibilità, pur non qualificabili di per sé come asserzioni ambientali, diventano rilevanti ai fini della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nel momento in cui vengono utilizzati in campagne pubblicitarie rivolte ai consumatori.
Se un neopatentato provoca un incidente alla guida di un veicolo di potenza a lui vietata, la polizza assicurativa Rc auto copre i danni anche se contempla una clausola di esclusione di garanzia per i sinistri causati da conducente «non abilitato alla guida, ai sensi delle disposizioni in vigore». Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 13834 del 12 maggio 2026, che ha interpretato tale esclusione distinguendo i neopatentati (che hanno conseguito l’abilitazione alla guida ma che, per un dato periodo di tempo, possono guidare mezzi di potenza limitata) da chi sia del tutto sprovvisto del titolo abilitante alla guida. Posto che tale clausola di non operatività della garanzia, quando applicabile, non potrebbe comunque essere eccepita al terzo danneggiato (consentendo alla compagnia di rivalersi sul suo assicurato dopo aver liquidato il danno, ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni), nella vicenda di merito approdata in Cassazione la Corte d’appello aveva avallato la rivalsa, ritenendo che il divieto per il neopatentato rientrasse tra le ipotesi di non abilitazione alla guida.
Nel frammentato adattamento alla direttiva Ue 2021/2118 sulla Rc auto sono stati modificati il Dlgs 184/2023 (che l’aveva recepita) e quindi il Codice delle assicurazioni (Cap): la legge 34/2026 e il Dlgs 57/2026 hanno introdotto nuove deroghe all’obbligo assicurativo e modificato, tra l’altro, l’articolo 134 relativo all’attestazione del rischio. Su questo versante, il Dlgs, entrato in vigore il 12 maggio, ha ripristinato il potere regolamentare dell’Ivass in ordine alla disciplina di dettaglio e alle eventuali informazioni integrative dell’attestato “italiano” rispetto a quelle previste dal modello europeo delineato dal regolamento Ue 2024/1855. Al di là della sua collocazione temporale, il Dlgs 57 finisce per perfettamente legittimare l’intervento regolatorio dell’Istituto di Vigilanza, realizzato con la pubblicazione del regolamento 58 del 2026 del 2 marzo 2026. Un regolamento che autorevole dottrina (si veda Il Sole 24 Ore del 26 maggio) ha ritenuto inutile (per l’asserita – e qui non condivisa – esaustività del modello Ue) e soprattutto iniquo. L’iniquità starebbe nel fatto che il regolamento (articolo 5, comma 4) àncora il meccanismo del bonus-malus a un concetto di sinistralità che penalizza gli incidenti cagionati con responsabilità principale (cioè prevalente, in caso di concorso di colpa). Un tale criterio sarebbe ingiusto giacchè non terrebbe in considerazione che ciò che determina il fabbisogno tariffario Rc auto, incidendo sulla quotazione del premio, è la misura del danno risarcito a prescindere dalla quota di colpa attribuibile al responsabile.