Seconda indagine sulle coperture catastrofali per le imprese: prodotti in linea con la nuova normativa, forte arricchimento delle garanzie base e opzionali, prime soluzioni parametriche. Ma l’Autorità sollecita verifiche assuntive più robuste e informativa più trasparente
La seconda indagine IVASS sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali fotografa un mercato che, nel giro di poco più di un anno dall’introduzione dell’obbligo, ha messo a terra un’offerta strutturata e sostanzialmente conforme al nuovo quadro normativo. L’analisi riguarda 41 polizze pubblicate sui siti di 38 imprese (34 italiane e 4 estere con organizzazione stabile), principalmente destinate a microimprese e PMI, mentre le soluzioni su misura per le grandi imprese restano fuori dal perimetro. La quasi totalità dei prodotti è di tipo stand alone: coperture specifiche per sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana, con una minoranza di polizze multigaranzia dove il modulo cat‑nat è uno dei moduli acquistabili.
L’IVASS segnala che le polizze analizzate rispettano i requisiti di legge su rischi coperti, beni assicurativi, criteri di risarcimento, limiti a franchigie e scoperti ed esclusioni, confermando l’allineamento al combinatore disposto L. 213/2023 e DM 18/2025.
Copertura base
La copertura base tutela i danni materiali e diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali impiegati per l’attività d’impresa, anche se di proprietà di terzi. Qui emerge un primo elemento di interesse: nel 95% dei casi le imprese arricchiscono il “pacchetto minimo” con prestazioni aggiuntive direttamente connesse al rischio catastrofale.
Tra le estensioni più frequenti nella base rientrano:
danni conseguenziali (incendio, esplosione, scoppio, fumi e gas) nel 58% delle compagnie;
spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 cc nel 50% dei casi;
demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento residui (talvolta anche pericolosi) nel 29%;
oneri di urbanizzazione e concessioni edilizie per la ricostruzione nel 27%;
onorari di periti, progettisti e tecnici nel 39%.
Alcuni prodotti includono già nella base ulteriori voci come danni a beni all’aperto o presso terzi, diaria per interruzione d’attività, pigioni non percepite, danni da colpa grave di soggetti apicali, anticipando logiche “all risk cat‑nat” ben oltre il minimo regolamentare.
Assicurabilità dei fabbricati: filtri severi e primo intervento IVASS
Sul fronte delle condizioni di assicurabilità, le polizze si allineano al vincolo legislativo: sono assicurabili solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o edificati in epoca in cui il titolo non era richiesto; in alcuni casi si ammettono immobili in sanatoria o in corso di sanatoria.
Oltre la metà delle polizze esclude i fabbricati in costruzione, coerentemente con il fatto che l’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali e non i beni in corso di realizzazione. Il 41% non assicura immobili in ristrutturazione, ampliamento o rifacimento, e in diversi prodotti si richiede che il fabbricato sia in buone condizioni statiche e manutentive, non fatiscente e concretamente utilizzabile. Circa il 27% delle polizze condiziona l’assicurabilità a specifiche caratteristiche costruttive (materiali incombustibili, tecnica antisismica, bioedilizia).
Proprio su alcune di queste condizioni di accesso – che rischiano, in concreto, di restringere la platea degli assicurabili – IVASS segnala di aver avviato approfondimenti con le compagnie per verificarne la coerenza con la legge, preannunciando un possibile fine‑tuning regolatorio/ispettivo.
Danni, franchigie e anticipo di indennizzo: dove il mercato si muove (e dove no)
Tutte le polizze applicano i criteri di valutazione del danno fissati dal legislatore: valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, costo di rimpiazzo per i beni mobili e costo di ripristino per i terreni, questi ultimi in forma di primo rischio assoluto fino al massimale.
Resta però aperto un tema che IVASS aveva già evidenziato nella prima indagine: in più casi la determinazione della somma assicurata è di fatto rimessa all’impresa assicurata, mentre la compagnia si riserva di verificarne la congruità solo ex post, al momento del sinistro. L’Autorità richiama esplicitamente la necessità di introdurre verifiche di congruità già in sede assuntiva, per ridurre il rischio di sottoassicurazione e contenziosi sulla regola proporzionale.
Sul versante liquidativo, è significativa la diffusione di meccanismi di anticipo:
15 polizze riconoscono l’anticipo del 30% del danno stimato da un perito nelle aree in cui sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in linea con la legge‑quadro sulla ricostruzione post‑calamità.
19 compagnie prevedono, anche al di fuori di tale perimetro, anticipi fino al 50% del danno indennizzabile, con tempistiche tendenzialmente comprese tra 30 e 90 giorni dalla denuncia del sinistro e 30‑60 giorni dalla richiesta.
In due casi è previsto un ulteriore acconto del 20% per prime spese di emergenza, liquidato entro 30 giorni dalla stima sommaria del danno.
Per quanto riguarda scoperti e limiti di indennizzo, la maggioranza delle polizze riceve puntualmente la disciplina del DM 18/2025: scoperto massimo del 15% fino a 30 milioni di somma assicurata e massimali modulati per fascia, con soglia minima del 70% oltre 1 milione. Dieci polizze fissano lo scoperto proprio al 15%; tre consentono la scelta tra 5%, 10% e 15%. È interessante la soluzione che riduce lo scoperto dal 15% al 10% in presenza di misure di prevenzione/adattamento climatico, introducendo un chiaro incentivo assicurativo alla resilienza fisica degli immobili.
Garanzie opzionali e primo esempio parametrico
Quasi tutte le polizze si affiancano alla base obbligatoria un ventaglio di garanzie opzionali a premio aggiuntivo. Le estensioni più frequenti riguardano:
ampliamento dei beni assicurativi (merci, arredi, preziosi, veicoli, apparecchi elettronici, archivi, dati, software);
interruzione dell’attività da interruzione totale o parziale dell’attività, con diaria o indennità aggiuntive a copertura di maggiori costi e minori ricavi;
altri eventi naturali/atmosferici (vento, grandine, neve, acqua piovana, “bombe d’acqua”), responsabilità civile e tutela legale.
Le opzioni coprono inoltre spese accessorie (demolizione, sgombero, riprogettazione, ricostruzione antisismica, onorari periti/consulenti), talvolta con formule esplicitamente orientate al “Build Back Better”: rimborso delle maggiori spese necessarie per ricostruire con criteri che aumentano la resilienza del fabbricato alla penetrazione dell’acqua.
Sul fronte dell’innovazione, il report segnala la presenza di una polizza che integra due garanzie aggiuntive parametriche: una per eventi sismici (trigger su Peak Ground Acceleration oltre soglia 30%ge liquidazione sulla base di ShakeMap entro 24 ore) e una per alluvione/inondazione/esondazione basata sull’altezza dell’acqua in ubicazione, con indennizzo crescente tra un punto di partenza e uno di arrivo definiti in funzione della pericolosità territoriale. È un primo segnale di apertura alle logiche basate sull’indice nel segmento cat‑nat obbligatorio, per anticipare liquidità e servizi post‑evento.
Esclusioni, assistenza e informativa: bene, ma serve più chiarezza
Le esclusioni generali risultano sostanzialmente allineate alle previsioni normative: fuori copertura i danni causati direttamente dall’azione umana, quelli a terzi, gli eventi bellici, terrorismo, tumulti, nonché danni da energia nucleare, sostanze radioattive, chimiche e inquinamento/contaminazione. Le esclusioni specifiche per singolo peril (vulcani, bradisismo e subsidenza per il sisma; mareggiate e acqua marina per l’alluvione; valanghe e variazioni di falda per la frana) sono in continuità con la prassi di mercato, ma ora innestate su una definizione ex lege dei rischi catastrofali che elimina le vecchie soglie “di intensità” (es. magnitudo minima).
In dodici polizze sono esclusi i danni a dati e programmi informatici, in sette quelli legati a malattie trasmissibili; più della metà delle polizze che estendono la copertura alle merci esclude, per le garanzie opzionali, i beni collocati sotto una certa quota dal suolo in caso di alluvione/inondazione/esondazione. L’IVASS segnala tuttavia un problema di leggibilità: in alcuni contratti le esclusioni sono disperse in più sezioni, anziché raccolte in un blocco unico, e auspica una lista unitaria e completa per favorire la comprensione da parte delle assicurazioni.
Quanto ai servizi di assistenza e pronto intervento, circa un terzo delle compagnie offre accesso a società specializzate in salvataggio, bonifica e risanamento, con numero verde h24, priorità di intervento, sopralluoghi e preventivi. In alcuni casi, però, non è chiaro che i costi di tali interventi siano inizialmente a carico dell’assicurato e rimborsabili solo in presenza di sinistro indennizzabile; L’IVASS invita esplicitamente a chiarire questo punto nei set informativi, per evitare fraintendimenti sulle prestazioni effettivamente incluse nel premio.
Coassicurazione, sconti per prevenzione e ruolo delle associazioni d’impresa
Un altro elemento di rilievo riguarda le iniziative di mercato: dalle informazioni raccolte sul web, l’Istituto rileva lo sviluppo di progetti di coassicurazione, spesso in partnership con associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Federalberghi, Confesercenti, ANBBA), con l’obiettivo di offrire pacchetti integrati di coperture, consulenza, piattaforme digitali e tariffe scontate per le imprese aderenti.
Quasi tutte le compagnie hanno arricchito i propri siti con contenuti informativi sui rischi catastrofali: spiegazione degli obblighi, descrizione delle coperture, suggerimenti di mitigazione, FAQ, reportistica personalizzabile, mappe dei rischi e servizi meteo. In alcune polizze compaiono sconti tariffari per chi adotta misure strutturali di prevenzione (barriere antiallagamento, impianti di aspirazione delle acque, ecc.), in linea con l’auspicio espresso da IVASS già nella prima indagine.
In conclusione, IVASS traccia un quadro “nel complesso positivo”, ma non rinuncia a indicare le aree di miglioramento: verifiche di congruità delle somme assicurate in fase assuntiva, maggiore chiarezza sul funzionamento e sui costi dei servizi di assistenza, revisione di alcune condizioni di assicurabilità dei fabbricati e migliore organizzazione delle clausole di esclusione.
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