IL CASO
Inapplicabilità dell’art. 1227 c.c. in assenza di rilievi oggettivi: profili giuridici e limiti tecnico-scientifici nella valutazione dei danni visibili sui mezzi coinvolti nel sinistro stradale?
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 387 – Luglio-Agosto
1. Il caso
Nel gennaio 2026 si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva due veicoli: la vettura “A”, condotta da Tizia e assicurata con la compagnia Alfa; la vettura “B”, condotta da Caio e assicurata con la compagnia Beta. Secondo le evidenze raccolte e riportate nel modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da Tizia e Caio, Tizia procedeva in regolare transito lungo la via principale della propria città. Giunta all’altezza di un determinato civico, Caio, alla guida del veicolo B, usciva da un’area di parcheggio condominiale per immettersi nel flusso della circolazione. Nell’effettuare tale manovra, Caio ometteva di controllare il sopraggiungimento di altri veicoli in corretto transito, finendo per impattare con la parte anteriore del proprio mezzo contro la zona anteriore del veicolo A, condotto da Tizia.
A seguito dell’urto, il veicolo di Tizia si arrestava immediatamente; la collisione provocava l’esplosione di entrambi gli airbag e danni materiali talmente gravi da rendere impossibile lo spostamento del mezzo. Nonostante l’apparente linearità della dinamica che vedeva il veicolo B immettersi da un parcheggio, in fase di formulazione dell’offerta, la compagnia Alfa eccepiva un concorso di responsabilità imputabile a Tizia.
Infatti, dall’analisi della motivazione dell’offerta notificata da Alfa, si apprende che l’evento sarebbe stato concausato da una condotta di guida poco accorta di Tizia. Pertanto, Alfa, ricorrendo al principio di cui all’art. 1227 c.c., applicava una decurtazione del 20% dell’offerta a titolo di concorso di colpa. Tizia, non soddisfatta dell’argomentazione adottata dalla compagnia Alfa, chiedeva un approfondimento del caso tramite la propria agenzia. La stessa, dopo un confronto con l’ufficio liquidativo, apprendeva che la tesi della compagnia si fondava su un’inferenza di natura tecnica: avendo rilevato che sul tratto di strada interessato dal sinistro vige un limite di velocità di 30 km/h, il perito, basandosi unicamente sull’entità dei danni emersi sui veicoli e sull’esplosione degli airbag del mezzo condotto da Tizia, deduceva che la stessa Tizia non stesse mantenendo una velocità prudenziale al momento dell’impatto
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