Pagamento tardivo del premio, riattivazione della polizza e limiti alla retroattività della copertura: la conferma della Corte d’Appello di Napoli sull’art. 1901 c.c.
di Bianca Pascotto
È fatto noto che il premio di polizza versato in ritardo comporta la sospensione della copertura assicurativa e in carenza di azione giudiziale dell’assicuratore entro 6 mesi dalla scadenza il contratto assicurativo si risolve.
Forse meno noti, o poco attenzionati, sono gli effetti che conseguono dall’accettazione di siffatto pagamento da parte dell’assicuratore nonostante la sua premura o la sua preoccupazione, di far “rivivere” con varie clausole contrattuali una garanzia che invece è già defunta.
La più recente giurisprudenza ha consolidato il principio che l’accettazione dell’assicuratore del pagamento tardivo del premio non comporta alcuna rinuncia ai deflagranti effetti dell’art. 1901 e non sana l’intervenuta risoluzione del contratto assicurativo, a meno che le parti – rectius l’assicuratore – non abbiano manifestano in modo chiaro ed espresso la volontà di non volersi avvalere della sospensione del contratto.
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