Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 132/2025 in materia di responsabilità civile, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, introduce per i danni causati dai sistemi di intelligenza artificiale un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e un pacchetto di tutele informative che abbassano sensibilmente le barriere all’accesso al risarcimento, pur restando un testo ancora non definitivo e quindi suscettibile di modifiche in sede di pareri parlamentari e di adozione finale.
Nel solco della legge‑delega sull’intelligenza artificiale, lo schema consente al danneggiato di ottenere il ristoro dei pregiudizi, contrattuali o extracontrattuali, derivanti dall’uso di sistemi di IA rivolgendosi non solo al responsabile, ma direttamente alla sua impresa di assicurazione, entro i limiti del massimale di polizza. In questa prospettiva, la disciplina si traduce in un duplice effetto: da un lato spinge il mercato assicurativo a sviluppare prodotti idonei a coprire il rischio tecnologico e, dall’altro, incentiva le imprese a riprogettare processi, controlli e cautele nell’utilizzo delle nuove tecnologie, per prevenire sia i danni sia gli esborsi.
Il progetto di decreto riconosce al soggetto che ritiene di aver subito un danno la facoltà di chiedere al presunto responsabile se sia assistito da una copertura di responsabilità civile rilevante per il sinistro. La richiesta, che non costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, apre però un canale obbligatorio di trasparenza: entro trenta giorni il destinatario dovrà comunicare l’esistenza della polizza, gli estremi del contratto e la denominazione dell’impresa di assicurazione, consentendo così al danneggiato di orientare sin dall’inizio la propria strategia risarcitoria.
Il silenzio o la reticenza del responsabile non resteranno senza conseguenze. Lo schema prevede che l’inerzia totale o parziale nella risposta possa tradursi in un argomento di prova ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile, autorizzando il giudice a valorizzare il comportamento processuale come indizio a sfavore del responsabile. Non si tratta di una prova piena né di una confessione implicita, ma di un elemento utile a rafforzare la ricostruzione della responsabilità a carico di chi non collabora, con un’evidente funzione di pressione verso condotte più corrette e cooperative.
Sul piano strettamente processuale, l’azione diretta si accompagna all’obbligo, per il danneggiato che convenziona l’assicuratore, di chiamare in causa anche il responsabile del danno, a garanzia del contraddittorio e della coerenza del titolo di responsabilità. Il termine di prescrizione dell’azione contro l’impresa segue quello dell’azione principale verso il responsabile, che resta il fulcro della fattispecie, mentre la compagnia è chiamata a rispondere nei limiti del rischio assunto contrattualmente. Allo stesso tempo, viene riconosciuto all’assicuratore che ha pagato il danno un diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui, in base alle condizioni di polizza, avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione, preservando così l’equilibrio interno del rapporto assicurativo.
Le ricadute sistemiche della disciplina vanno oltre la tecnica processuale. Dal lato delle aziende utilizzatrici di IA, la maggiore “discendibilità” dei risarcimenti impone una pianificazione più rigorosa del rischio: valutazione preventiva degli impatti dei sistemi di IA sui processi aziendali, integrazione delle misure di sicurezza tecnologica, definizione di protocolli di gestione degli incidenti e dei reclami, oltre alla scelta consapevole di coperture assicurative adeguate alla natura e all’intensità dei rischi assunti. L’assenza di un obbligo generalizzato di assicurazione non elimina, ma anzi accentua, la pressione di mercato verso l’adozione volontaria di polizze dedicate, come condizione competitiva e di affidabilità verso clienti e stakeholder.
Per il settore assicurativo, lo schema di decreto apre un campo di sviluppo inedito, ma impegnativo. Le compagnie dovranno misurarsi con profili di rischio nuovi, spesso ad alta complessità tecnica, che richiedono modelli di sottoscrizione e di pricing in grado di integrare valutazioni su algoritmi, dati, governance dei sistemi e controlli di sicurezza. La previsione dell’azione diretta accentua la visibilità delle imprese di assicurazione nel contenzioso e le espone in prima linea alle strategie dei danneggiati, ma al tempo stesso offre l’opportunità di posizionarsi come partner di gestione del rischio per le imprese che adottano l’IA.
L’impatto complessivo atteso è una riduzione delle frizioni nell’accesso al risarcimento e una maggiore probabilità di effettiva soddisfazione del credito risarcitorio, a fronte però di un innalzamento delle esigenze di compliance organizzativa e assicurativa per chi sviluppa e utilizza sistemi di intelligenza artificiale.
Resta fermo che il testo è al momento uno schema approvato in via preliminare: l’iter di acquisizione dei pareri parlamentari e l’adozione definitiva potrebbero modificare l’architettura di dettaglio, i presupposti applicativi e il perimetro soggettivo delle nuove norme. Ciò non toglie che la direzione di marcia sia già chiara: la responsabilità civile nell’era dell’IA viene riallineata lungo un asse che facilita il percorso del danneggiato verso il risarcimento, valorizza il ruolo delle imprese di assicurazione come snodo centrale di tutela e chiama le imprese utilizzatrici a una revisione profonda dei propri assetti di gestione del rischio tecnologico.
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