GIURISPRUDENZA
Si allargano le maglie della responsabilità dell’impresa per il fatto del subagente
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 387 – Luglio-Agosto
Il triangolo questa volta, a dispetto di quanto cantava Renato Zero, lo dobbiamo proprio considerare e lo dovranno (ri) considerare molto attentamente le imprese assicuratrici nella gestione degli intermediari ad esse collegati, direttamente o indirettamente.
Ebbene sì perché, nel panorama giurisprudenziale, non è una novità la condanna dell’impresa assicuratrice per i danni causati all’assicurato dalla condotta fraudolenta di un subagente, o procacciatore che dir si voglia, (le classiche polizze fantasma o il mancato versamento di premi incassati); tuttavia questa responsabilità era, ed è tuttora, una responsabilità solidale con il proprio agente e, per così dire, di seconda battuta, in ragione del rapporto contrattuale in essere con l’agente, rapporto che di norma non sussiste tra impresa e subagente.
Il subagente, com’è noto, è legato contrattualmente all’agente a favore del quale esercita l’attività diretta alla conclusione delle polizze assicurative, e per tal ragione l’agente risponde delle sue eventuali malefatte.
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