CATASTROFI NATURALI
Autore: Leandro Giacobbi
ASSINEWS 376 – Luglio-Agosto 2025
La legge n. 213/2023 ha attribuito a SACE un ruolo primario per dare supporto riassicurativo alle compagnie impegnate nella copertura assicurativa obbligatoria dei rischi CAT NAT
Nel complesso scenario dell’obbligo assicurativo dei rischi derivanti dagli eventi catastrofali introdotto dalla legge n. 213/2023, a cui ha fatto seguito il Regolamento attuativo con il D.M. n.18/2025, una delle tante novità è stato il ruolo che il legislatore ha affidato a SACE quale riassicuratore, che, riprendendo il comma 108 della legge suindicata, consiste nel contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.
In questo contesto, SACE è stata autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro.
La conversazione con Rodolfo Mancini, Chief Legal Compliance, Corporate & Institutional Affairs di SACE, ha offerto preziose riflessioni su come questa normativa ridefinisca le dinamiche del settore, migliorando la cooperazione tra pubblico e privato.
1. SACE con l’articolo 9 del Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 ha aggiunto una nuova attività, ovverosia l’operatività della riassicurazione per i rischi derivanti dalle catastrofi naturali. Il primo comma dell’art. 9 presenta alcuni passaggi non d’immediata comprensione. Riprendendo il testo: “Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o)”. È possibile approfondire il concetto di “intero portafoglio” e la differenza operativa tra i due portafogli riportati nel testo, ma distinti da un “ovvero”. Inoltre, dato che si specifica “intero portafoglio”, non è quindi possibile per la cedente utilizzare una seconda linea riassicurativa?
Al fine di evitare che le compagnie assicurative possano selezionare i rischi da trasferire a SACE, l’articolo richiede che la compagnia aderente alla riassicurazione sia tenuta a riassicurare l’intero portafoglio di rischi catastrofali naturali (“CAT NAT”) sottoscritti. L’unica eccezione al principio di “universalità” riguarda le polizze stipulate con grandi imprese, ossia imprese con fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti. Tale opzione potrà essere esercitata dalle compagnie al momento dell’adesione alla riassicurazione. Ulteriori strumenti di riassicurazione sui rischi coperti da SACE potranno riguardare esclusivamente la parte non coperta dalla riassicurazione.
2. SACE aveva già delle esperienze simili a quelle richieste dal Decreto 30 gennaio 2025 n. 18?
SACE, in relazione ai rami assicurativi del credito e delle cauzioni, aveva già maturato esperienze simili, attraverso la gestione dei trattati di riassicurazione previsti dall’art. 35 del D.L. 34/2020 e dall’art. articolo 8, comma 3, del D.L. 21/2022, in tema di riassicurazione dei crediti a breve termine e caro energia. Più in generale, lo schema di riassicurazione previsto nella Legge di bilancio 2024 rappresenta un modello innovativo per l’Italia, che si conforma così alla realtà di altri Paesi europei, finalizzato a contenere gli impatti sui conti dello Stato attraverso soluzioni di natura assicurativa-privata. Attraverso lo sviluppo di modelli interni di stima, SACE è inoltre impegnata nella misurazione dei rischi climatico ambientali, che include da anni nei propri risk outlook (considerata l’elevata interconnessione di tali rischi con il rischio di credito), orientando e favorendo interventi di prevenzione e mitigazione in ottica di maggiore resilienza del sistema economico.
3. Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 descrive le funzionalità di SACE quale riassicuratoNel comma 108 si parla, tra l’altro, di “una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024”. È, pertanto, una riassicurazione proporzionale con un versamento del 50% dei premi dell’assicuratore a fronte di un rimborso dei sinistri al 50%. Come opera, tramite un esempio, il limite dei 5.000 milioni di euro per l’anno 2024? Cosa accade se una cedente dovesse superare il limite dei 5.000 milioni di euro?
SACE rilascia una copertura di tipo proporzionale sugli indennizzi corrisposti dalle compagnie per gli eventi catastrofali naturali riportati in norma, nel limite del 50%. L’importo massimo indennizzabile da SACE sarà definito per ciascuna compagnia in fase di adesione, sulla base delle disponibilità del plafond previsto dal legislatore. Tale copertura non potrà in ogni caso eccedere complessivamente il limite previsto in norma per ciascun anno, come da voi correttamente indicato.
4. Il Fondo disciplinato dal comma 110 che dovrebbe costituire il garante per le vostre esposizioni è già operativo? È possibile avere una sintetica spiegazione sul suo funzionamento? In caso di elevate passività che cosa è previsto?
Il legislatore, nell’ambito del fondo già esistente, previsto dall’art. 1, comma 14, del Decreto-Legge 23/2020, ha istituito una sezione speciale con autonoma evidenza contabile. Tale sezione speciale, con la dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, è alimentata dai premi trasferiti dalle compagnie aderenti alla Convenzione. Il meccanismo stabilito dalla norma prevede un limite di indennizzo pari:
- per il primo anno, a 5 miliardi di euro;
- per l’anno successivo, al valore più elevato tra 5 miliardi di euro e le risorse libere disponibili nel fondo.
5. Per la cessione del portafoglio e le relative condizioni, come vi siete organizzati dato che si tratta di un portafoglio che su molte garanzie, ad esempio le frane, non esiste una storia assicurativa consolidata e strutturata? Inoltre, le condizioni di accesso alla vostra capacità riassicurativa sono differenziate per taluni parametri? Con quali strumenti selezionate le richieste?
La copertura di rischi CAT NAT ha rappresentato una sfida complessa per l’intero settore assicurativo italiano che ha richiesto un importante sforzo di coordinamento con gli operatori del mercato, le istituzioni e gli enti coinvolti. In questo scenario, SACE ha partecipato attivamente a tavoli tecnici e confronti istituzionali con l’obiettivo di costruire un modello operativo efficace, coerente con le finalità della norma, che permettesse di intervenire con logiche assicurative private, limitando il ricorso a risorse pubbliche. Le condizioni di accesso alla riassicurazione offerta da SACE sono disciplinate da una specifica convenzione, disponibile sul sito SACE all’indirizzo: www.sace.it/riassicurazione- catastrofi-naturali-2025. Tale convenzione definisce in modo dettagliato la copertura offerta e i requisiti di accesso, in conformità con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 e dai relativi decreti attuativi e modificativi.
6. A fronte dell’entrata in vigore del decreto Cat-Nat, vi è stata una domanda dal mercato? Più compagnie o più riassicuratori? Siete soddisfatti di questo nuovo ruolo che il legislatore vi ha affidato o ci sono margini di miglioramento?
La copertura dei rischi CAT NAT ha avuto un impatto significativo su tutto il settore, che ha contribuito attivamente alla costruzione di tale modello assicurativo. La necessità di raccogliere le istanze di tutti gli attori coinvolti ha tuttavia determinato una dilazione delle tempistiche di implementazione dello schema, del quale ci si aspetta una piena operatività nel 2026. L’introduzione di uno schema normativo per la copertura dei rischi CAT NAT rappresenta un passo fondamentale nella direzione della chiusura del protection gap nazionale e quindi di una maggiore resilienza del nostro sistema economico. In questo senso, SACE ha contribuito attivamente alla realizzazione dello schema assicurativo e contribuirà al funzionamento dello stesso tramite la riassicurazione di cui al comma 108. In prospettiva, sarà importante osservare le evoluzioni per eventualmente tarare al meglio lo strumento.
7. Vi ritenete a tutti gli effetti dei player del mercato riassicurativo per i rischi catastrofali o la vostra mission è di essere un supporto eventuale per coprire delle difficoltà di talune compagnie di assicurazione che non hanno dei canali riassicurativi consolidati su questo segmento di mercato?
Il contesto attuale, caratterizzato da una crescente esposizione a eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, ha reso sempre più evidente la necessità di strumenti assicurativi adeguati per gli eventi catastrofali naturali. In questo quadro, la partecipazione di SACE ha l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle imprese italiane, intesa come capacità di ripresa delle stesse in caso di eventi catastrofali naturali e risponde alla missione di supporto al sistema Paese. La possibilità di aderire allo schema riassicurativo evidenzia come la riassicurazione statale sia concepita come uno strumento di supporto a tutte le compagnie di assicurazione, specie nella prima fase di gestione dei rischi CAT NAT.
8. Avete già predisposto delle “strutture” di controllo dei portafogli e dei futuri sinistri? Opererete in autonomia su queste attività o utilizzerete strutture “esterne”?
SACE gestirà l’operatività della riassicurazione avvalendosi delle proprie risorse interne e dell’esperienza maturata. Oltre all’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo da parte di SACE, le compagnie che aderiranno alla convenzione si impegnano a operare con buona fede e diligenza professionale e nel rispetto dei principi previsti dalla normativa. Nel ringraziare Rodolfo Mancini, possiamo affermare che il mercato assicurativo per la copertura dei rischi da calamità naturali sta entrando in una nuova fase, frutto della crescente consapevolezza che solo attraverso soluzioni assicurative e riassicurative innovative sarà possibile affrontare i costi derivanti da eventi catastrofali sempre più frequenti. Il prossimo passo potrebbe essere rappresentato dai decreti legislativi previsti dall’articolo 26 della Legge Quadro n. 40/2025, entrata in vigore il 2 aprile 2025, che il Governo dovrà adottare entro marzo 2026 per definire schemi assicurativi mirati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni subiti dal patrimonio edilizio a causa di calamità naturali ed eventi catastrofali.
© Riproduzione riservata