Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

 

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«Operazione con forte razionale industriale e finanziario». Ai soci storici di Mediobanca, racchiusi nel patto di consultazione che ha in pancia l’11,87% della merchant bank, piace il progetto del ceo Alberto Nagel di creare il polo italiano del wealth managment attraverso un’offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali.
Con una media settimanale di quasi 2.300 attacchi cyber alle aziende, l’Italia batte la media globale. Lo rivela il rapporto annuale di Check Point, multinazionale israeliana – quotata al Nasdaq – da 30 anni specializzata in cybersecurity. E per le imprese italiane i rischi principali non arrivano da hacker russi o cinesi, ma dagli Stati Uniti. Tra luglio e dicembre dell’anno scorso le aziende italiane hanno subito in media 2.281 attacchi a settimana contro la media mondiale di 1.843 stimata da Check Point. Questo numero posiziona l’Italia tra i Paesi più colpiti con tre settori particolarmente sotto tiro: l’educazione, che ha fatto registrare più del doppio degli attacchi settimanali rispetto alla media globale, l’ambito governativo e la comunicazione. «I progressi fatti nel 2024, come l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura cloud, hanno migliorato la nostra vita quotidiana, ma hanno anche favorito i criminali informatici», ha spiegato Cristiano Voschion, country manager per l’Italia di Check Point.
Dopo più di un anno di dominio incontrastato dei fondi obbligazionari i flussi dei risparmiatori italiani tornano verso l’azionario. Ad aprile, stando a quanto calcolato da Assogestioni nella sua mappa mensile del risparmio gestito, i comparti che investono nelle borse hanno raccolto 813 milioni di euro, più del doppio dei 347 milioni del reddito fisso. Si tratta di una svolta significativa (bisognerà capire sarà confermata nei prossimi mesi) dopo che per tutto il 2024 e per i primi mesi del 2025 l’obbligazionario era stato campione indiscusso nell’industria dei fondi. Già a marzo sull’azionario era tornato il segno più, con una raccolta positiva per 194 milioni, a fronte però di 2,3 miliardi confluiti sull’obbligazionario. Da inizio anno i rapporti di forza vedono tuttavia i bond ancora in una netta posizione di vantaggio: 7,5 miliardi raccolti contro gli 1,4 miliardi defluiti dai comparti azionari.
Il nuovo piano industriale triennale 2026-2028 «The TecHuman Era» dà sprint al titolo Revo che ieri, in una Piazza Affari poco mossa (+0,02%), è salito dell’1,98% a 16,48 euro. Piace la promessa della compagnia assicurativa guidata da Alberto Minali di continuare ad aumentare il giro d’affari fino a 550 milioni di premi, dai 300 milioni attuali, e soprattutto di incrementare la redditività, con una crescita annua composta dell’utile per azioni (eps) prevista di oltre il 20%. Il rally del titolo Revo, iniziato a fine 2024 con una crescita di oltre l’85%, sembra quindi destinato a proseguire. Gli analisti di Banca Akros parlando di «un piano ambizioso ma realizzabile con gli obiettivi per il 2028 superiori alle ipotesi che dovrebbero garantire un ulteriore rialzo del titolo». Anche ad Equita piace il business plan 2026-28 che proietta l’utile netto di Revo oltre 50 milioni, rispetto ai 30 milioni attesi quest’anno, e che prevede un focus sull’evoluzione tecnologica e il rafforzamento del modello operativo, con un roe operativo adjusted superiore al 22%. Il consiglio sulla compagnia è buy (comprare), lo stesso che danno gli analisti di Intesa Sanpaolo.

Bollo sulle polizze vita, ok a compensazione e pagamento virtuale con il modello F24. Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dalla circolare 7 dell’Agenzia delle entrate del 4 giugno 2025 che ha illustrato e sviluppato le novità contenute nella legge di bilancio 2025 per il versamento con la nuova scansione temporale dell’imposta da parte delle imprese di assicurazione. I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025,ricorda Fisco Oggi, hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazioni sulle comunicazioni alla clientela. La novità riguarda le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – polizze unit linked e index linked – (ramo III) e delle operazioni di capitalizzazione (ramo V) di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

La riforma dell’ordinamento dei commercialisti, che andrà a modificare il Dlgs 139/2005, può avere implicazioni rilevanti sulla previdenza di categoria. L’allarme è stato lanciato dal presidente dell’Associazione dottori commercialisti (Adc) Gianluca Tartaro in una lettera inviata al presidente della Cassa dottori commercialisti Ferdinando Boccia. Secondo Adc l’attuale formulazione della prposta di riforma, all’articolo 4, comma 1, rischia di favorire un progressivo trasferimento di attività professionali verso società di servizi costituite come società di capitali, non assoggettate a contribuzione integrativa, con conseguente pericolo di erosione della base imponibile e riduzione delle entrate contributive. «Qualora ciò dovesse accadere – spiega il presidente Adc Gianluca Tartaro – prima o poi la Cassa si troverà costretta ad aumentare il contributo soggettivo, ora pari nel minimo al 12%, a scapito soprattutto dei giovani professionisti».
La disciplina dell’obbligo per tutte le aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di munirsi di una copertura assicurativa contro i rischi di fenomeni catastrofali – attuato con Dm 18/2025 – palesa numerose criticità e incertezze, tanto sul piano interpretativo quanto su quello applicativo. Il primo aspetto critico è quello prettamente economico, in considerazione del costo che l’applicazione dell’obbligo assicurativo – indipendente da una valutazione soggettiva della sua effettiva utilità – avrebbe inevitabilmente comportato per le aziende, configurandosi come un ulteriore aggravio finanziario. Non poche perplessità sono emerse, poi, con riferimento al regime sanzionatorio, per le ipotesi in cui le imprese non provvedano a stipulare le polizze entro i temini stabiliti. Anziché prevedere l’applicazione di sanzioni dirette, il Legislatore ha infatti contemplato un sistema di penalizzazioni mediate, quali la perdita della possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche in caso di eventi catastrofici, il tutto reso ancor più disorientante dall’estrema vaghezza e genericità dell’enunciazione letterale della norma di riferimento (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023), che non solo non permette di individuare con precisione le tipologie di contributi realmente interessate dal dettato normativo, ma neppure specifica quali siano i reali effetti di questa valutazione, con la conseguenza che ogni amministrazione pubblica responsabile di incentivi o agevolazioni dovrà autonomamente decidere come applicare in concreto tale previsione.
Dalla Cassazione (ordinanza 12605/2025 del 13 maggio 2025) arriva un no sull’eventuale obbligo dell’assicurazione del veicolo responsabile di un sinistro di effettuare perizie o accertamenti tecnici a richiesta del danneggiato o del giudice. Il principio stabilito dalla Corte vale nella Rc auto quando l’assicuratore è quello del danneggiante, quindi fuori dal perimetro dell’indennizzo diretto. Ma nulla vieta di applicarlo anche alle altre garanzie assicurative sulla responsabilità civile.
Il modulo Cai (Constatazione amichevole di incidente, noto anche come Cid o modulo blu) diventa digitale. È una delle più grandi novità del regolamento Ivass 56 del 25 marzo, ulteriore passo nella digitalizzazione dei documenti Rc auto. Era inevitabile che anche la Cai avesse una versione digitale, come è già stato per contrassegno e certificato di assicurazione. Con la Cai ogni conducente coinvolto in un sinistro (che abbia ragione o torto) adempie l’obbligo di denuncia dell’incidente, compilandone i campi e dando alla compagnia una descrizione dettagliata di dinamica e conseguenze. L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni (Cap) dà alla Cai un’importante valenza probatoria: se è firmata da entrambi i conducenti coinvolti, si presume, salvo prova contraria da parte della compagnia, che il sinistro sia accaduto come risulta dal modulo (sulla possibilità di superare tale presunzione, specie se gli accertamenti tecnici rivelano incompatibilità, si veda, tra le altre, la pronuncia 2438/2024 della Cassazione).