GIURISPRUDENZA
Autori: Laura Opilio e Filippo Profili
ASSINEWS 376 – Luglio-Agosto 2025
In data 05.03.2025, è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (la “TUN”) per il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità ex art. 138 Cod. Ass. conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’esercizio della professione medica, introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12.
Come noto, attraverso l’art. 5 del D.P.R., il legislatore ha previsto l’applicazione della TUN esclusivamente per sinistri occorsi successivamente all’entrata in vigore del Decreto, così escludendo espressamente una possibile applicazione retroattiva della stessa per quelli già verificatisi. L’ambito di applicazione della TUN è quindi normativamente circoscritto (i) sia per ambito: sinistri RCA, RC natanti e MedMal); (ii) sia temporalmente: sinistri successivi al 05.03.2025.
In questo quadro apparentemente chiaro, si inserisce la sentenza n. 11319/2025, mediante la quale la Suprema Corte in un obiter dictum ha ammesso l’utilizzabilità della TUN anche in assenza dei suindicati presupposti. Segnatamente, la Cassazione ha osservato come: “Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella […] applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ.”.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, quindi, a ben vedere non si pone in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente, ma ammette – senza imporre – l’utilizzabilità della TUN in via indiretta come “parametro di riferimento” per la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta dell’art. 1226 c.c., che con sente al giudice una valutazione del danno in via equitativa, anche al fine di garantire uniformità tra le pronunce (la stessa sentenza in commento sul punto richiama: “Cass. n. 12408 del 07/06/2011”). Lo stesso art. 1226 c.c. ha del resto rappresentato il fondamento giuridico per lo sviluppo e l’utilizzo delle tabelle pretorie (su tutte, quelle di Milano e Roma), che negli anni hanno provveduto a colmare il vuoto normativo causato dalla mancata adozione ultraventennale dei decreti prodromici all’attuazione della TUN ex art. 138 Cod. Ass.
In questo senso, la pronuncia della Suprema Corte potrebbe comportare un impiego più ampio della TUN e, dunque, il superamento anticipato delle tabelle meneghine e romane, ancora pienamente utilizzate nella prassi giurisprudenziale per la liquidazione dei danni non patrimoniali originati da eventi estranei all’ambito applicativo delineato ai precitati punti sub (i) e (ii), in presenza dei quali il giudicante non potrebbe invece esimersi dall’utilizzare la TUN senza violare la normativa vigente.
La decisione della Suprema Corte è suscettibile di condurre a potenziali contrasti giurisprudenziali, laddove l’utilizzabilità della TUN al di fuori dei criteri di legge verrà pretesa o contestata in base alla convenienza del caso, tenendo conto della differenza economica intercorrente con le tabelle pretorie.
Ed infatti, la TUN stabilisce:
- rispetto alle Tabelle di Milano, risarcimenti:
– più elevati nell’ipotesi di invalidità permanente ricompresa tra il 10% e il 36% e tra l’82% e il 100%;
– meno elevati nell’ipotesi di invalidità tra il 36% e l’82%; - rispetto alle Tabelle di Roma, risarcimenti di minore entità anche nell’ipotesi di invalidità permanente ricompresa tra l’82% e il 100%.
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Filippo Profili (Associate CMS)
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