ASSICURAZIONE DANNI

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 376 – Luglio – Agosto 2025

Focus sui pericoli occulti insiti in clausolari “d’importazione” poco meditati

1. Premessa: i difetti d’un prodotto d’importazione

Sarà capitato a tutti di acquistare sul web un qualsiasi apparecchio elettrico dotato d’una spina non adatta alle prese di corrente in uso in Italia. In questi casi bisogna ricorrere ad un adattatore.
Lo stesso accade a non pochi “prodotti” (rectius, “contratti”) assicurativi concepiti in altri Paesi, e recepiti dagli assicuratori nostrani perinde ac cadaver, incuranti di chiedersi se la descrizione del rischio contenuta in quelle polizze sia coerente col diritto civile italiano.
Un esempio perfetto di questo fenomeno sono le polizze c.d. Director’s and Officers’ (D&O).
Questi contratti sono (riduttivamente) definiti come contratti di assicurazione della responsabilità civile di amministratori, direttori generali, sindaci, figure apicali di una società commerciale, stipulati dalla società stessa.

In realtà nella prassi commerciale i contratti D&O possono coprire rischi tra loro molto diversi (v. il § seguente). Alcuni di tali rischi, tuttavia, per come sono descritti nelle polizze più diffuse, pongono seri problemi all’interprete e sollevano seri dubbi quanto alla loro validità. E quando una polizza presenta dubbi di validità per come è congegnata, essa mette in pericolo l’intermediario. Si può infatti esser certi che l’assicurato, quando si sentirà dire dal giudice che quel contratto era nullo, contesterà all’intermediario di avergli propinato una polizza non coerente col suo profilo di rischio e con le sue esigenze di copertura, in violazione della c.d. suitability rule imposta dall’art. 119-bis cod. ass..
Vediamo dunque quali sono le insidie delle polizze D&O.

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Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione
Terza Sezione Civile