L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 376 – Luglio – Agosto 2025
Dopo anni di esitazioni e di tentativi non andati a buon fine finalmente è entrato in vigore nel nostro paese l’obbligo assicurativo per le imprese di assicurare i rischi catastrofali. Si tratta di una svolta epocale, che probabilmente segnerà la storia delle assicurazioni in Italia, quasi come è stato per l’obbligo assicurativo per i veicoli a motore, introdotto nel lontano dicembre 1969 con la legge 990.
Le molte alluvioni e i diversi terremoti che hanno colpito il nostro paese negli ultimi anni hanno gravemente danneggiato migliaia di aziende. La maggior parte di esse, priva di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, ha dovuto fare affidamento alle provvidenze pubbliche, quasi sempre tardive e insufficienti.
Ora anche l’Italia si è allineata alla normativa – che prevede l’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali – già vigente in molti paesi europei con vantaggi sociali e macroeconomici non indifferenti, sui quali non mi soffermo in questa sede. La nuova legge introduce un obbligo significativo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema economico nazionale e ridurre il ricorso a risorse pubbliche in caso di eventi calamitosi.
Per analizzare qual è il compito consulenziale dell’intermediario assicurativo per essere conforme alla normativa nell’offerta alle imprese di una copertura assicurativa per i danni derivanti da catastrofi naturali è necessario preventivamente analizzare la struttura della polizza obbligatoria, le sue estensioni e soprattutto i suoi limiti e le esclusioni.
L’obbligo assicura tivo CAT-NAT in sintesi
La Legge di Bilancio 2024 prescrive che tutte le imprese operanti in Italia iscritte nel registro imprese sono tenute a stipulare una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali. Le modalità operative sono state dettagliate nel Decreto 18/2025 del MEF (Ministero Economia e Finanza) e nel successivo D. Legge 39/2025:
- Tutte le imprese iscritte al registro presso le Camere di Commercio ai sensi dell’art. 2188 del codice civile sono tenute ad assicurarsi contro le calamità naturali.
- Le compagnie di assicurazione sono obbligate a definire e a stipulare un apposito contratto (obbligo a contrarre, come per la RCA).
Decorrenza dell’obbligo assicurativo
L’obbligo di stipulare una polizza che copre i danni causati da un evento catastrofale ha una data di decorrenza definita in base alla dimensione dell’impresa:
- Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025 – Sono quelle con stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro e ricavi superiori a 50 milioni di euro con oltre 250 dipendenti.
- Medie imprese: entro il 1° ottobre 2025 – Sono quelle con stato patrimoniale inferiore o eguale a 25 milioni di euro e ricavi inferiori o eguali a 50 milioni di euro con non più di 250 dipendenti
- Piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025 – Sono quelle con stato patrimoniale inferiore o eguale a 5 milioni di euro e ricavi inferiori o eguali a 10 milioni di euro con non più di 50 dipendenti.
- Imprese del settore pesca e acquacoltura: entro il 31 dicembre 2025
Esclusioni dall’obbligo assicurativo
Non tutte le imprese sono soggette all’obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali.
- Sono sempre escluse le imprese agricole (come definite all’art. 2135 del codice civile)
- L’impresa affittuaria di un bene non deve stipulare la polizza se il bene locato è già assicurato dal proprietario.
Adeguamento delle polizze già in vigore che comprendono una o più garanzie relative al nuovo obbligo assicurativo
Le imprese con polizze già in essere possono adeguarsi alla nuova normativa al momento del rinnovo. Il termine massimo per l’adeguamento è quello della data del rinnovo annuale del contratto o quella della prima rata di premio infrannuale in scadenza dopo la decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Esempio: polizza di una piccola impresa con scadenza e premio annuale al 31 agosto 2025. L’obbligo assicurativo decorre dal 31 dicembre 2025, quindi il termine ultimo per adeguare il contratto è il 31 agosto 2026.
Conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo da parte delle imprese
Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione può comportare conseguenze significative per le imprese che non contraggono una polizza per i rischi catastrofali. Secondo la nuova normativa queste imprese:
- non possono accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
- nel caso in cui subiscono danni causati da eventi catastrofali non hanno diritto a indennizzi o sussidi pubblici.
venti coperti dalla polizza obbligatoria
La polizza deve prevedere obbligatoriamente la copertura per i danni causati dalle seguenti calamità naturali o eventi catastrofali:
- Alluvione, inondazione, esondazione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.
- Sisma: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma”.
- Frana: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua”.
Esclusioni dalla copertura assicurativa
Alcuni eventi non sono coperti dalla polizza obbligatoria.
- Danni derivanti da mareggiata, marea, umidità e stillicidio, allagamento del suolo causato dall’impossibilità di assorbire o smaltire l’accumulo causato da piogge brevi, ma intense (cosiddetta “bomba d’acqua”)
- Danni causati da conflitti armati, terrorismo e contaminazione.
Sono inoltre esclusi i danni:
- ai beni immobili che al momento del sinistro risultano abusivi o senza le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
- indiretti subiti a seguito dell’evento catastrofale
- causati da mancata erogazione di energia non derivante direttamente dall’evento assicurato
- che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo
- causati da eruzioni vulcaniche
- causati da fenomeni di bradisismo (sta ora accadendo nei campi Flegrei)
- causati da valanghe o slavine
- conseguenti a frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione di pendii se il franamento si verifica entro i 10 anni dall’effettuazione dei lavori.
Sono sempre escluse, nella copertura assicurativa obbligatoria, le spese di demolizione e sgombero, così come sono escluse le merci.
Per definire esattamente il perimetro delle esclusioni (e quindi dei danni causati da alcuni eventi che non rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria) è necessario riferirsi alle definizioni e all’ambito di applicazione che si trovano all’art.1 del Decreto del MEF n°18 del 30 gennaio 2025.
Beni e somme assicurate nella polizza obbligatoria
La polizza deve comprendere la copertura assicurativa per i seguenti beni aziendali:
La garanzia assicurativa deve essere prestata con una franchigia o uno scoperto a carico dell’assicurato del 15%, limite non applicabile alle grandi imprese, così come prima definite, o se le somme assicurate complessive sono oltre 30 milioni. In questo caso scoperti, franchigie e limiti di indennizzo sono lasciati alla libera negoziazione tra le parti.
Alcune criticità da attenzionare emerse della nuova normativa
La bomba d’acqua: è una garanzia che non rientra nella polizza obbligatoria. Questo fenomeno sta sempre di più interessando il nostro paese a causa del cambiamento climatico in atto molto evidente. I danni causati da tale evento possono essere ingenti, quasi paragonabili, in zone circoscritte, a quelli prodotti da una alluvione.
Non assicurabilità degli immobili che non sono stati costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio a meno che non siano stati successivamente oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Contratto obbligatorio CAT-NAT stipulato dall’imprenditore locatario dell’immobile: ove questo sia impiegato nell’attività di impresa e non sia stato assicurato dal proprietario, l’indennizzo spettante in caso di danno previsto dalle condizioni del contratto viene corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è però tenuto a ripristinare l’immobile danneggiato dall’evento. In caso di inadempimento di quest’obbligo, l’imprenditore ha diritto a una somma – come lucro cessante per l’interruzione dell’attività di impresa – non superiore al 40% dell’indennizzo assicurativo percepito dal proprietario.
Nel caso in esame l’intermediario dovrebbe raccomandare al cliente imprenditore di rivedere il contratto di locazione con il proprietario dell’immobile alla luce del nuovo dettato normativo per meglio definire i rapporti in caso di un evento catastrofale che danneggi il fabbricato locato impedendo la prosecuzione dell’attività di impresa.
Gli obblighi di compliance degli intermediari
L’intermediario si può trovare di fronte, durante l’analisi del programma assicurativo di una impresa, a diverse situazioni di copertura (o di assenza di copertura) dei danni causati da fenomeni catastrofali.
- L’impresa non ha mai sottoscritto un contratto contro i danni catastrofali (o un contratto che comprende anche tali danni)
- L’impresa possiede già un programma assicurativo in cui sono vigenti contratti che comprendono i danni per eventi catastrofali.
Nel primo caso, quello più semplice, l’intermediario dovrebbe formulare l’offerta di un contratto per i rischi catastrofali solo al termine di una sessione informativa al termine della quale dovrebbe essere possibile fare emergere non solo l’urgente necessità di concludere un contratto per ottemperare al recente obbligo normativo, ma – e soprattutto – cogliere l’occasione per una verifica a 360 gradi delle situazioni di rischio dell’impresa cliente, in modo da fare un’offerta completa di un programma assicurativo che possa soddisfare tutte le necessità, molte volte sconosciute o ignorate dall’imprenditore, di coperture assicurative per la salvaguardia del patrimonio aziendale e personale dell’imprenditore stesso.
Ricordo che la maggior parte delle PMI in Italia è organizzata in forma di società di persone, in cui il patrimonio personale dell’imprenditore è di fatto collegato a quello dell’azienda, senza quella separazione giuridica che consente di avere una salvaguardia in caso di un evento importante che può causare un tracollo economico (quale può essere un evento catastrofale).
Nel secondo caso la situazione è più complessa. Infatti, fermo il processo di consulenza prima descritto, è necessario esaminare con grande attenzione i contratti vigenti dell’impresa che prevedono la copertura assicurativa per i rischi catastrofali facendo un preciso confronto tra le garanzie già operanti e quelle obbligatorie. Questa analisi deve essere fatta prendendo in considerazione anche le esclusioni e le limitazioni sempre presenti nei contratti vigenti, quale, ad esempio, il limite massimo di indennizzo presente in tutti i contratti stipulati prima della nuova normativa nella misura oscillante tra il 50% e il 70% della somma assicurata.
In entrambi i casi l’approccio all’azienda dovrebbe essere in termini di Risk Management in conformità allo schema qui riportato:
Richiamo l’attenzione del lettore sulle esclusioni presenti nel contratto base per i danni catastrofali, che devono essere oggetto di particolare valutazione: merci e spese di demolizione e sgombero, ma soprattutto i danni indiretti non sono compresi. Soprattutto questi ultimi possono essere di una gravità tale da non permettere all’impresa di risollevarsi economicamente dopo un evento importante.
L’intermediario ha l’obbligo di tenere un comportamento conforme alla normativa sulla distribuzione assicurativa.
In particolare:
- deve comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi”
- “acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati” (Reg. Ivass 40, art.54, comma 1)
Deve inoltre fornire ai contraenti informazioni sui prodotti distribuiti. In parole semplici: l’intermediario deve reperire dal cliente le informazioni riguardo alle sue caratteristiche e alle sue esigenze, per la definizione delle garanzie assicurative da attivare con il contratto offerto, in modo tale che risulti coerente o adeguato secondo il disposto normativo.
Questo passaggio trova la sua realizzazione attraverso la compilazione (a quattro mani: cliente e intermediario) dell’apposito questionario informativo, in cui devono essere riportate le informazioni sulla situazione assicurativa del cliente, le sue richieste e tutte le caratteristiche del contratto offerto (situazione di rischio riscontrata, somme assicurate, franchigie o scoperti, limitazioni o estensioni di garanzia) in modo tale che questo documento possa essere considerato la matrice da cui trae origine la polizza con le sue garanzie conformi al contenuto del questionario informativo stesso.
Occorre quindi essere molto attenti nella redazione di questo documento, che deve generare la successiva offerta assicurativa e da cui si deve anche poter evincere che eventuali garanzie aggiuntive o complementari al contratto base obbligatorio per i danni catastrofali sono state presentate dall’intermediario, ma il cliente non ha voluto sottoscriverle.
La corretta redazione del questionario informativo è indispensabile in caso di insorgenza di un’azione di responsabilità promossa dal cliente nei confronti dell’intermediario per un eventuale reiezione dell’indennizzo, parziale o totale, da parte della compagnia assicuratrice.
Conclusioni
La nuova normativa dovrebbe essere solo il primo passo verso l’obbligo di assicurare non solo le imprese, ma più in generale, tutti i fabbricati civili, come già è obbligatorio in Francia, dove non è possibile acquistare un immobile se non è stata preventivamente stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni accidentali e catastrofali. Si raggiungerebbe completamente, se così fosse, l’obiettivo di rafforzare il sistema economico nazionale attraverso l’eliminazione al ricorso a risorse pubbliche in caso di eventi calamitosi.
Si innescherebbe inoltre un circolo virtuoso: la spesa assicurativa potrebbe crescere attraverso la stipulazione di nuovi contratti che – in virtù del principio esteso di mutualità – avrebbero un impatto economico modesto sui proprietari di immobili. La crescita dei premi incrementerebbe le riserve tecniche delle compagnie che vengono investite in gran parte nel sistema finanziario pubblico e in quello immobiliare avvantaggiando complessivamente il “sistema paese”.
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