Il Tribunale Provinciale di Murcia (Spagna) ha condannato un assicuratore a pagare 1,8 milioni di euro a un uomo che, occupando il posto di guida di un veicolo, è rimasto tetraplegico in seguito a un incidente causato da un’improvvisa sterzata del volante da parte della persona che occupava il posto del passeggero.

I giudici hanno accolto parzialmente l’appello presentato dal conducente e respinto quello del trasportato contro la sentenza dell’aprile 2021 emessa dal Tribunale di primo grado e istruttoria di San Javier (Murcia).

Il tribunale concorda con l’attribuzione della responsabilità nell’incidente fatta nella decisione del tribunale di primo grado, su cui concorda anche l’assicuratore che ha presentato ricorso, ma differisce sulle conseguenze legali. Pertanto, non è contestato, come dettagliato nella sentenza, che nell’agosto 2016 il veicolo stava viaggiando a più di 80 km/h (su un’autostrada con un limite di velocità generico di 120 km/h), quando l’occupante del sedile destro dell’auto ha girato il volante in modo brusco e sorprendente, causando l’uscita di strada del veicolo.

La Corte concentra il dibattito giuridico sulla determinazione di chi possa essere considerato, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, un conducente al momento dell’incidente, e se la persona che occupa il sedile destro possa o meno essere un terzo, coperto dall’assicurazione di responsabilità civile generata dall’uso dell’auto.

I giudici spiegano, nella sentenza 118/2023, che la definizione di “conducente” di cui all’allegato I del Regio Decreto Legislativo 6/2015 come la “persona che, con le eccezioni di cui al secondo paragrafo del punto 4, aziona il meccanismo di sterzo o è al comando di un veicolo, o alla cui guida si trovano uno o più animali. Nei veicoli che circolano in funzione di apprendimento della guida, la persona che è incaricata dei comandi supplementari ha la qualifica di conducente”, mentre “guidare”, secondo il dizionario della RAE, è “guidare o dirigere un’automobile”.

E, d’altra parte, sottolineano che l’art. 5.1 della Legge 8/2004 esclude dalla copertura dell’assicurazione auto obbligatoria “i danni causati dalle lesioni o dalla morte del conducente del veicolo che ha causato l’incidente”.

Dopo aver analizzato l’accaduto, i magistrati hanno concluso che “non è possibile considerare la persona che occupava il sedile di sinistra come il conducente dell’auto in quel momento, che non poteva fare nulla per evitare l’incidente” e che “non aveva il controllo del veicolo, in quanto l’elemento principale dello sterzo non era sotto il suo controllo”, in quanto il copilota lo ha preso inaspettatamente, causando l’uscita di strada del veicolo. E, quindi, precisano che era quest’ultimo, il copilota, che “aveva il controllo principale del veicolo, cioè lo guidava”, essendo la persona che occupava il sedile di destra “un terzo” rispetto all’incidente causato.

Insomma, conclude la sentenza, per quanto riguarda questo incidente, l’occupante del sedile sinistro “non era, in pratica e in realtà, il conducente in grado di guidare e controllare l’auto, ma un terzo”, e i danni devono essere risarciti “in base al contratto di assicurazione in vigore, relativo al veicolo il cui uso (ciò che è accaduto è un evento stradale) ha causato le lesioni”.

Anche se la persona che ha causato l’incidente non è considerata il conducente a questi fini”, sottolinea la sentenza rispetto alla persona sul sedile del passeggero, “è chiaro che si trattava di un utente dell’auto le cui azioni hanno causato danni a un individuo (e che non ci sono problemi importanti che impediscono di intendere come coperti dall’assicurazione auto nella misura in cui riguardano altre persone)”, conclude.