I sistemi di intelligenza artificiale possono essere coinvolti nella commissione di un reato, quali strumenti della sua commissione o quali autori della condotta materiale. A queste conclusioni arrivano gli autori del quaderno giuridico Consob n. 29 pubblicato il 31 maggio scorso e tutto dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e degli abusi di mercato. Nelle 122 pagine del documento si mette in luce che sono state individuate più di settanta definizioni alternative di intelligenza artificiale, alle quali va aggiunta quella elaborata dalla Commissione Europea nella recente proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale; per questo, nel quaderno, cercando di fare un po’ di chiarezza sul tema, ne viene proposta una distinzione tra sistemi di intelligenza artificiale (IA) deboli e forti sottolineando che i primi dipendono da istruzioni predefinite fornite da produttori, programmatori o utenti, mentre i secondi sono in grado di apprendere autonomamente e generare output indipendenti e imprevedibili rispetto agli input iniziali. La diffusione di tali tecnologie nel settore finanziario pone nuove sfide per la tutela legale, poiché il quadro normativo attuale si concentra principalmente sul comportamento umano (sia attivo che omissivo) senza considerare appieno gli illeciti finanziari connessi agli abusi di mercato commessi con l’assistenza di sistemi di IA.