GIURSPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023

La conferma dell’impossibilità di cumulare indennità assicurativa e risarcimento del danno

La surroga è argomento spinoso e assai poco entusiasmante, spesso oggetto di confusione con l’azione rivalsa, ma soprattutto è concetto completamente ignoto ai “non addetti ai lavori”.

In realtà, se invece di surrogazione utilizziamo il sinonimo, ancorché atecnico, di sostituzione, ecco che il suo significato ci risulta più chiaro e più comprensibile ci appare la sua funzione quando si discorre di indennizzi liquidativi conseguenti a danni provocati da terzi.

La surroga (art. 1916 c.c.)1 permette all’assicuratore che ha indennizzato il proprio assicurato, di “indossare le vesti del proprio assicurato” e di sostituirsi a lui per richiedere direttamente al terzo, il rimborso di quanto versato e per esercitare ogni eventuale altro diritto vantato dall’assicurato.

Spesso il danneggiante e l’assicurato ignorano i meccanismi sottesi all’esistenza di una copertura assicurativa e alla liquidazione di un evento garantito convinti che, quando al primo, il pagamento eseguito dalla compagnia “lo liberi da ogni male” – classica è la locuzione “tanto c’è la tua compagnia che ti paga” – e quanto al secondo che, una volta ottenuta la liquidazione, nulla gli impedisca di rivolgersi al danneggiante per ottenere un quid pluris, o addirittura il pagamento dell’intero danno, certo che la liquidazione della compagnia gli sia comunque dovuta in forza del premio assicurativo versato.

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