GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio e Filippo Profili
ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023

La nuova interpretazione proposta dal Tribunale di Milano

Argomento da sempre discusso in ambito assicurativo è la cumulabilità del risarcimento del danno conseguente a un fatto illecito e l’indennizzo derivante da un contratto di assicurazione contro i danni. Seppur la questione non presenti particolari problematiche ove il contratto assicuri una res (es. polizza property), ipotesi in cui il cumulo viene pacificamente escluso (cfr. Cass., S.U., n. 12565/2018), di più ardua risoluzione è il caso di una polizza stipulata per garantire un danno alla salute (es. polizza infortuni o malattia).

Da un punto di vista normativo, il limite alla cumulabilità delle somme ottenute a titolo di risarcimento ed indennizzo discenderebbe dalla regola della compensatio lucri cum damno e dal principio indennitario, tradizionalmente ricondotto agli artt. 1905, 1908, 1909, 1910 c.c., in forza dei quali il danneggiato non può trovarsi in una situazione più favorevole rispetto a quella antecedente all’evento lesivo occorso.

Notoriamente, il principio opera esclusivamente per le assicurazioni contro i danni (artt. 1904 – 1918 c.c.), rimanendo escluse dal novero le assicurazioni sulla vita (artt. 1919 – 1927 c.c.) che svolgono una funzione previdenziale piuttosto che indennitaria. Diviene quindi fondamentale determinare – caso per caso – quale sia la funzione svolta e la disciplina da applicare ad una polizza infortuni, al fine di verificare se l’importo derivante dal contratto di assicurazione possa eventualmente cumularsi con un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

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