PER LA SUPREMA CORTE LA RESPONSABILITÀ RICADE SUI VERTICI AZIENDALI, CHE ABUSANO DEI POTERI
di Dario Ferrara
È annullata la sanzione per la responsabilità amministrativa degli enti inflitta alla spa che dipende dall’aggiotaggio imputato ai vertici della società. E ciò perché risulta comunque valido il modello organizzativo adottato dall’impresa per prevenire i reati: a mentire ai mercati, diffondendo false informazioni su di una controllata, sono proprio il presidente e l’amministratore delegato; il tutto abusando della loro autonomia e rendendo impossibile il controllo dell’organo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza 23401/22, pubblicata il 15 giugno dalla sesta sezione penale della Cassazione.

Il caso. Bocciato il ricorso proposto dal pubblico ministero dopo l’assoluzione della spa dall’illecito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 231/01. È vero, i vertici della compagine comunicano ai mercati notizie mendaci sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della società controllata. Ma il sistema di prevenzione dei reati di comunicazione adottato dalla spa è di per sé valido: rispetta le indicazioni della Consob, oltre che della Confindustria. Infatti, è rigorosa la procedura da seguire quando c’è da comunicare all’esterno le informazioni riservate «price sensitive», cioè che riguardano la gestione di asset significativi: prima l’operazione risulta descritta dagli uffici a diretta conoscenza dei fatti; poi è redatta la bozza di comunicato a opera delle relazioni esterne; la versione definitiva è approvata da presidente e amministratore delegato; il comunicato è infine inviato a Borsa Italiana, Consob e almeno due agenzie d’informazione. Il giudice, tuttavia, è tenuto ad accertare se il modello predisposto dalla società sia funzionale a evitare i reati «di comunicazione» come l’aggiotaggio. È bene precisare che non c’è alcuna inversione dell’onere della prova sul punto: il fondamento della responsabilità in capo all’ente è costituito dalla «colpa di organizzazione», cioè il deficit strutturale che consente di imputare l’illecito penale alla società. E nel valutare l’efficacia del sistema di prevenzione non conta che un reato si sia effettivamente consumato: altrimenti la clausola di esonero per l’ente non potrebbe mai trovare applicazione. Il rischio-reato, invece, è ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non può essere aggirato se non in modo fraudolento: il legislatore ha voluto evitare di punire la società secondo un criterio di responsabilità oggettiva. Nell’esaminare le scelte dell’impresa, insomma, il giudice deve collocarsi idealmente nel momento in cui il reato risulta commesso e verificare se fosse prevedibile ed evitabile qualora fosse stato adottato un modello «virtuoso». Il controllo deve avvenire in concreto e non soltanto in astratto. Ma non sul sistema di prevenzione nella sua globalità, piuttosto sulle regole cautelari che risultano violate e che comportano il rischio di reiterazione di reati della stessa specie.
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