A UN MESE DALL’AVVIO, RIDIMENSIONATI GLI EFFETTI DEL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI SUL TELEMARKETING
Antonio Ciccia Messina
La stretta al telemarketing selvaggio rischia di diventare una bolla di sapone. Infatti, potrebbe ridursi ai minimi termini l’effetto colpo di spugna (eliminazione automatica e universale di tutti i consensi già dati per ricevere telefonate commerciali) collegato all’iscrizione al nuovo registro pubblico delle opposizioni (Rpo), in partenza al più tardi il 22 luglio 2022. Conseguentemente, rimarrebbe quasi inalterata l’efficacia dei «super-consensi», concessi a singoli operatori economici per permettere loro di fare telefonate commerciali, e cioè di quei consensi, che resistono (e autorizzano telefonate) nonostante l’iscrizione del numero telefonico nel Rpo. Pur essendo ormai in vista il taglio del nastro del nuovo registro, infatti, non è ancora chiaro, se il regime dei super-consensi riguarderà solo i rapporti contrattuali di fornitura periodica (come le utenze telefoniche e domestiche) o se, invece, potrà essere esteso anche ai contratti istantanei (come la vendita di un bene); in questo secondo caso il colpo di spugna si trasformerebbe in una spolveratina. Sul punto il Mise, ministero dello sviluppo economico, ha chiesto lumi al Garante della privacy. Anzi, il Garante è stato chiamato in causa dal ministero per tutta una serie di questioni decisive per il funzionamento del registro.

Il nodo dei super-consensi. È prassi costante che un operatore economico, quando incontra un probabile cliente e/o quando conclude un contratto, gli chieda il consenso per campagne di marketing. Nel sistema che sta per arrivare al capolinea, l’iscrizione nel Rpo non azzerava mai i consensi individuali, che prevalevano sempre sull’iscrizione del numero nel registro. Questa disciplina ha causato una strutturale debolezza del registro, che si sta cercando di rinvigorire con la diversa impostazione, la quale ha (o dovrebbe avere) l’effetto di un colpo di spugna. Pertanto, in base alla legge 5/2018 e al Dpr 26/2022, l’iscrizione al Rpo, di regola, farà piazza pulita dei singoli consensi al telemarketing precedentemente espressi: uno si iscrive o rinnova l’iscrizione e automaticamente, di regola, si annullano tutti i singoli consensi già rilasciati. Peraltro, dove c’è una regola ci sono, però, anche le eccezioni. E così è anche per la legge 5/2018, la quale prevede che alla revoca automatica dei consensi precedenti sfuggano i consensi «prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali deve comunque essere assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca». Questa è la formula della legge e si comprende che più si dilata l’interpretazione di questa eccezione, più si attenua l’effetto colpo di spugna: l’area delle eccezioni sarebbe vasta quanto la regola, se non più vasta.

Perché c’è questo rischio di estensione della portata dell’eccezione? Per rispondere analizziamo un documento del Mise, e cioè le risposte alle osservazioni degli operatori rivolte durante la consultazione pubblica per il nuovo Rpo. In quella sede alcuni partecipanti hanno chiesto chiarimenti in merito ai consensi che nonostante l’iscrizione non vengono revocati, ovvero quelli indicati all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 5/2018 (consensi rilasciati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali). Il Mise ha risposto che tale eccezione sembrerebbe far riferimento a contratti di fornitura relativi a prestazioni periodiche o continuative (si pensi a utenze telefoniche o altre utenze domestiche). Il Mise usa il condizionale e conclude che pare opportuno un parere formale da parte del Garante della privacy, soprattutto per chiarire se i contratti di durata istantanea, per la compravendita di beni, siano esclusi da tale accezione. In ogni caso la lettera della disposizione non contiene nessun appiglio per distinguere diversi tipi di contratto e, allo stato, non impedisce che anche nell’ambito dei contratti istantanei sia possibile prestare un super-consenso. Non è ancora scongiurato, insomma, il pericolo dell’ineffettività della riforma del 2018 e quindi, per chi non vuole subire telemarketing invasivo, c’è la prospettiva insidiosa di non poter contare su una tutela come impostazione predefinita e di essere costretto, a perdere tempo rassegnandosi a revocare i consensi marketing uno per uno (o, soprattutto a stare attenti prima in fase di rilascio).
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