TECNICA

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 343 – luglio/agosto 2022 

 

Premessa
L’espressione “Difference in Conditions” (D.I.C.) è usata per indicare una polizza integrativa che fa riferimento ad altra polizza e copre garanzie escluse da quest’ultima. Le polizze “Difference in Limits” (D.I.L.) integrano i massimali previsti in un’altra polizza fino ad un limite prestabilito.

Il primo rischio
Le polizze integrative D.I.C. non sono molto diffuse. Chi adotta questa soluzione intende aumentare le prestazioni previste da una polizza già in vigore senza intervenire su questa, ma stipulandone una per il medesimo rischio, con prestazioni diverse.

Semplificando il concetto possiamo supporre un’azienda che ha stipulato una polizza del ramo incendio, in cui si preveda la copertura per eventi socio politici e dolosi, ma non l’evento del terrorismo. La polizza in D.I.C. non andrebbe a coprire anch’essa l’evento sociopolitico o doloso, ma solo l’evento terrorismo.

Non possiamo quindi considerare la stipula di detta polizza D.I.C. come una copertura per il medesimo rischio da assoggettare al disposto dell’articolo 1910 del codice civile – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Il secondo rischio
Ben più diffuse sono invece le polizze D.I.L. In questo caso il contraente ricorre alla stipula di una seconda polizza per disporre di un maggior massimale. La sua applicazione è tipica nelle polizze dei rami della responsabilità civile.

Supponiamo di necessitare di un massimale di 10 milioni di euro, ma la polizza in corso ne prevede solo 3; è possibile stipulare una seconda polizza che interviene però solo nel caso in cui il risarcimento dovuto ecceda i 3 milioni.
Di fatto il massimale della prima polizza costituisce una franchigia assoluta per la polizza D.I.L.

Polizze nascoste
Spesso le polizze Difference in Conditions o Difference in Limits sono stipulate dagli assicuratori senza che questi conoscano i contenuti delle polizze già in vigore.

Un esempio su tutti: le polizze che assicurano la tutela legale prevedono spesso, fra le altre garanzie, il rimborso delle spese legali per la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi, ma presuppongono per questa specifica garanzia l’esistenza e l’operatività di una polizza di responsabilità civile generale e prevedono:
il rimborso delle spese legali una volta esaurito il massimale di spese previsto nella polizza di R.C. (fornendo così una garanzia “Difference in Limits”, senza conoscere i massimali della polizza R.C.);
il pagamento di tutte le spese legali relative a garanzie escluse dalla polizza di R.C. (fornendo così una copertura “Difference in Conditions” limitatamente alle spese legali, senza conoscere la portata ed i limiti delle garanzie della polizza di R.C.).

Rischio C.A.R.
Una condizione di polizza analoga la troviamo presente anche nelle polizze C.A.R. e precisamente nella seconda sezione, quella della responsabilità civile.
Essa stabilisce che detta sezione interviene solo per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da altre assicurazioni (la polizza di responsabilità civile dell’impresa).

Il rischio in cui si può incorrere è che la medesima condizione di operatività in “secondo rischio” sia presente anche nell’altra polizza, aspetto questo che renderebbe inoperanti entrambi i contratti.
     

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