La nettamente maggiore importanza dell’avvio dell’istituzione dello scudo anti-spread da parte della Bce e dell’aumento di 75 punti base dei tassi ufficiali da parte della Fed ha fatto passare nelle cronache in secondo piano, quasi nella marginalità, il «richiamo di attenzione» emesso dalla Banca d’Italia in materia di cripto-attività. Il documento, come è stato precisato, è diretto agli intermediari vigilati, ai soggetti sorvegliati e a quelli che a vario titolo operano negli ecosistemi decentralizzati. Intende segnalare, in mancanza di una normativa primaria e mentre è in corso la formazione di una disciplina a livello europeo, dei caveat sui rischi connessi all’operare nelle suddette attività, ma anche evidenziare le pur esistenti opportunità, se correttamente colte. È certamente un passo avanti, ma è difficile dire se il «richiamo» effettivamente raggiunga l’eccessivo obiettivo assegnatogli di fare, nella materia, da «apripista» nell’Unione o nell’Eurozona. Intanto, esso si caratterizza per la pletoricità, lontana dalla opportuna caratterizzazione di un documento, ancorché non precettivo, ma pur sempre riconducibile lato sensu all’area normativa che dovrebbe suggerire scelte le quali non contengano il troppo e ‘l vano, come Dante fa dire a Giustiniano. La concisione, l’incisività, l’icasticità sono fondamentali anche quando si impartiscono indirizzi non vincolanti. Il documento mostra altresì, in questo caso opportunamente, l’esigenza di chiarire i limiti dell’intervento della Vigilanza, i poteri generali che possono legittimarlo – tra gli altri, la Vigilanza sugli intermediari, le attribuzioni in materia di sorveglianza del sistema dei pagamenti, le attribuzioni antiriciclaggio – gli interessi degli intermediari ad allinearsi al richiamo. In sostanza, si tratta di rischi e opportunità nel complesso di origine esterna ai settori vigilati o nei confronti dei quali si dispone comunque di alcuni poteri di intervento: rischi e opportunità che diventano rilevanti quando toccano l’operatività in questi ultimi settori. In questo caso, potrebbero essere attivate, senza che ciò sia contestabile, le attribuzioni accennate. La crescita delle cripto-attività, la loro diversificazione, l’intrecciarsi con la tradizionale operatività nel campo bancario e finanziario pongono in primo piano il problema della tutela del risparmio e, collegato a esso, quello della trasparenza e della correttezza. Manca, però, come accennato, una legge, trascinandosi da tempo la formazione a livello europeo di un regolamento.Il problema era, però, in Italia avvertito da almeno due anni quando, vox clamans, era solo la Consob e il presidente Paolo Savona a parlarne e a sollecitare misure. Nel frattempo, la Commissione, avvalendosi dei suoi poteri, ha disposto la chiusura di centinaia di siti. Inoltre ha approfondito il tema delle tecnologie impiegate e della necessità che, per i controlli sulle attività in questione, ormai diffusamente definite come speculative se non peggio, esse siano accessibili. Sarebbe, allora, fondamentale, in questa fase di vacatio di una normativa cogente, il coordinamento tra le due Autorità, anche per evitare disorientamenti. Non vi dovrebbe essere materia per primazie e brevetti di «aperture» varie. Non è di certo, questo, il campo in cui prior in tempore, potior in iure. Anzi, un «richiamo di attenzione» che coinvolga le competenze di tutte le Autorità con attribuzioni in materia guadagnerebbe, con la sua completezza, in efficacia e incisività. Il soggetto destinatario non deve far la raccolta dei diversi «richiami», se questa diventasse la strada percorsa dalle altre Autorità, per stabilire come comportarsi ( altra cosa sono le norme cogenti). Ma, a questo punto, il governo potrebbe assumere una propria iniziativa per una disciplina transitoria della materia – si continua a parlare in sede teorica e applicativa di «sunset law» – avendo presente, comunque, che è a livello europeo e internazionale che deve sopravvenire la regolamentazione definitiva. (riproduzione riservata)

Angelo De Mattia
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