L’INL PRECISA COME APPLICARE LO STRUMENTO DELLO STOP PER ARGINARE IL LAVORO NERO E GLI INFORTUNI
di Daniele Cirioli
Nessuna «discrezionalità» sullo stop all’azienda insicura. L’ispettore, infatti, al ricorrere delle prescritte condizioni «deve» adottare il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa. Unica deroga è la facoltà di farne decorrere gli effetti in un momento successivo. Facoltà che va presa in considerazione in presenza di ragioni tecniche, sanitarie e produttive, ovvero se c’è il rischio di danni economici all’azienda o per l’incolumità sanitaria in caso di stop dell’attività. A precisarlo è l’ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 1159/2022 (si veda ItaliaOggi dell’8 giugno scorso), dopo la riforma operata dall’art. 13 del dl n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021.

Stop, senza se e senza ma. La sospensione è una peculiare sanzione introdotta nel 2006 allo scopo specifico di reprimere il lavoro nero e assicurare una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro, andando a colpire le attività con un certo numero di lavoratori irregolari, cioè non regolarmente assunti o comunque tenuti in nero. Dal 22 ottobre 2021 è in vigore una nuova disciplina, con l’entrata in vigore del citato dl n. 146/2021 che ha riformato l’art. 14 del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza) che disciplina il cosiddetto «provvedimento di sospensione» dell’attività imprenditoriale. Due sono state le principali novità di riforma. La prima è «l’obbligo» alla sospensione. A differenza della normativa previgente che prevedeva una «facoltà» di adottare il provvedimento di stop, infatti, adesso è assente qualunque discrezionalità: se ci sono le condizioni per applicare la sanzione, il provvedimento di sospensione «va» adottato senza se e senza ma. Resta discrezionale solo la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, ossia dalle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta. Ma anche tale facoltà è da ritenersi impraticabile in presenza di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In ogni caso, la mancata adozione dello stop, ha precisato l’Inl, va comunque considerata extrema ratio determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare quelle situazioni di pericolo.
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