Ermanno Comegna
I termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e per le coperture mutualistiche relative alle colture permanenti sono stati posticipati al 10 giugno 2022. Lo prevede un decreto delle Politiche agricole (n. 247561) del 3 giugno scorso disponibile sul sito del ministero ed in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento modifica il piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2022 (decreto 31 marzo, pubblicato sulla Gazzetta n. 14 del 17 maggio scorso) per entrambe le forme di copertura ha indicato la data del 31 maggio come termine per la sottoscrizione delle polizze e per l’adesione ai fondi mutualistici delle colture permanenti.

La proroga si è resa necessaria a causa dell’anomalo andamento climatico e del verificarsi di cause impreviste e imprevedibili che non hanno consentito agli agricoltori interessati di aderire alle forme di copertura dei rischi in precedenza menzionate.

Si è verificato un ritardo dello sviluppo vegetativo ad inizio ciclo produttivo dovuto a fenomeni climatici che si sono registrati nei primi mesi del corrente anno. A questo evento esterno, si è aggiunto anche il mancato funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), proprio in corrispondenza delle prime scadenze previste nel piano annuale di gestione dei rischi.

Per rimediare a tali inconvenienti e consentire una più ampia partecipazione possibile degli agricoltori italiani agli strumenti per la copertura dei rischi, con particolare riferimento alle imprese localizzate nelle regioni del sud, l’amministrazione ha deciso di concedere una proroga tecnica dei termini di sottoscrizione delle polizze e di partecipazione ai fondi di mutualizzazione.

L’Italia è attivamente impegnata ad incrementare la diffusione dei diversi strumenti di gestione del rischio tra le imprese professionali attive sull’intero territorio nazionale. È previsto un contributo pubblico a copertura del 70% del costo sostenuto dagli agricoltori per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate. La stessa aliquota di aiuto è riconosciuta anche per la partecipazione alle coperture mutualistiche che riguardano le avversità atmosferiche, le fitopatie, le infestazioni parassitarie e le epizoozie.

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