DALLA CORTE D’APPELLO DI MILANO NUOVO SÌ AL TRASLOCO DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE SEPARATA
di Daniele Cirioli
Ricongiunzione ad ampio raggio: è compresa anche la gestione separata Inps. Perché una pensione non si nega a nessuno; tanto meno al professionista che, di tasca propria, voglia trasferire il suo risparmio previdenziale accumulato (i contributi versati all’Inps) nella cassa di previdenza che dovrà erogargli la pensione. Infatti, per questo trasferimento di contributi, in alternativa al «cumulo contributivo» e alla «totalizzazione» (soluzioni entrambe gratuite), il professionista può optare, a sua libera scelta, anche per la «ricongiunzione» (soluzione, invece, onerosa). A stabilirlo non è l’Inps, che anzi da sempre nega la possibilità, ma la sentenza della Corte di appello di Milano n. 97/2022. I giudici hanno dato ragione a un consulente del lavoro (e torto all’Inps) sulla facoltà di richiedere la «ricongiunzione» per trasferire all’Enpacl (cassa di previdenza dei consulenti del lavoro) i contributi versati alla gestione separata dell’Inps. È la seconda pronuncia, dopo la Corte di cassazione (sentenza n. 26039/2019), a far corollario al principio dalla Corte costituzionale del «diritto assoluto alla pensione» (sentenza n. 61/1999): nessuna norma può vietare, a un lavoratore che non ha maturato una pensione, il «diritto» di avvalersi dei contributi pregressi anche mediante la ricongiunzione, più vantaggiosa benché più costosa.
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